Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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ri.
Per il disciplinamento delle relazioni internazionali, l’avamprogetto si basa in particolare sulla Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19967 sulla protezione dei minori, soprattutto sull’articolo 33, nonché sulla legge federale del 21 dicembre 20078 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA), soprattutto sull’articolo 2.
7. Rapporti con il diritto internazionale
7.1 Consiglio d’Europa: Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
La CEDU non contiene disposizioni particolari su minori assistiti; tuttavia, i loro diritti sono tutelati analogamente a quelli di tutte le altre persone. Vi rientrano:
art. 6 il diritto ad un processo equo;
art. 8 il diritto al rispetto della vita privata e familiare;
art. 9 il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
art. 10 il diritto alla libertà d’espressione;
art. 13 il diritto ad un ricorso effettivo.
La Svizzera non ha firmato e quindi neanche ratificato la Convenzione europea del 25 gennaio 19969 sull’esercizio dei diritti dei minori, mediante la quale tali diritti avrebbero potuto essere meglio tutelati nella legislazione degli Stati contraenti.
7.2 Convenzioni dell’Aia
Per l’applicazione del diritto internazionale dei minori e le competenze in questo ambito sono di rilievo diverse Convenzioni dell’Aia, istituite tra il 1956 e il 1996. Per il settore dell’assistenza di minori e dell’adozione, vanno citate le seguenti Convenzioni:
Convenzione del 29 maggio 199310 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale (Convenzione dell’Aia sull’adozione, CAA);
Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 199611 concernente la competenza, la legge appli-
cabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori).
Queste convenzioni non fissano soltanto i diritti dei minori, ma anche le competenze, il diritto applicabile e le procedure. La Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori contiene una disposizione (art. 33) sul collocamento di minori in famiglie o in istituti di un altro Stato contraente.
7 RS 0.211.231.011; FF 2007 2369; entrata in vigore il 1° luglio 2009.
8 RS 211.222.32; FF 2007 2369; entrata in vigore il 1° luglio 2009.
9
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=160&CM=8&DF=2/19/2009&CL=ENG (disponibile solo in inglese).
10 RS 0.211.221.311
11 RS 0.211.231.011; FF 2007 2369 segg.; entrata in vigore il 1° luglio 2009.