Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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7.3 ONU
Secondo la Convenzione del 20 novembre 198912 sui diritti del fanciullo, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997, in tutte le decisioni relative ai minori, gli Stati contraenti devono tenere conto anzitutto dell’interesse del minore, garantendogli la protezione e le cure necessarie per il suo benessere. Le istituzioni e altri servizi responsabili della protezione e della cura dei minori devono disporre di adeguate conoscenze ed essere sottoposte a una vigilanza sufficiente (art. 3). Al minore è inoltre accordato il diritto di essere sentito (art. 12). Un articolo specifico è dedicato all’assistenza di minori da parte delle famiglie (art. 20): il minore assistito ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato; inoltre, lo Stato è tenuto a garantire diverse forme di assistenza e ad assicurare che nella scelta del posto d’assistenza si tenga debitamente conto dell’origine etnica, religiosa, culturale e linguistica del minore.
8. Ripercussioni sulle finanze e sul personale
8.1 Per la Confederazione
Attualmente la Confederazione non effettua alcuna statistica completa sull’assistenza di minori, nonostante l’articolo 21 capoverso 3 dell’OAMin preveda questa possibilità. Nella prassi questo articolo non è stato finora applicato, anche se dal 1997 sono a disposizione dei dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) concernenti l’utilizzo di strutture di custodia di bambini complementare alla famiglia (assistenza diurna). Tuttavia, l’UST deve ancora creare una statistica completa o ampliare quelle esistenti, a condizione che i dati vengano rilevati e trasmessi all’autorità cantonale competente. Per la rilevazione dei dati statistici si presume che sarà necessario creare due ulteriori posti di lavoro a tempo pieno nell’UST. Il fabbisogno finanziario per i costi materiali è pari a circa 250 000 franchi all’anno per i primi due anni delle rilevazioni (fase organizzativa e di sviluppo) e a circa 80 000 franchi all’anno per gli anni successivi (fase di analisi statistica).
Anche se la presenza di dati statistici non garantisce un miglioramento della qualità nell’assistenza di minori, la statistica è considerata molto importante, in particolare per fornire utili indicazioni in vista di ulteriori adeguamenti. La rilevazione di dati statistici è quindi assolutamente necessaria.
8.2 Per i Cantoni
Come finora, l’attuazione dell’OAssM è di competenza dei Cantoni. Mentre attualmente il rilascio di autorizzazioni e la vigilanza nel settore dell’assistenza di minori sono gestiti da diversi uffici cantonali e comunali, in futuro questo compito dovrà essere svolto da un’unica autorità centrale cantonale. Deve anche essere istituito un servizio specializzato cantonale, che dal punto di vista del personale potrebbe coincidere con l’autorità centrale cantonale. Inoltre, conformemente all’articolo 4 AP-OAssM, al Cantone sono affidati diversi altri compiti. Di conseguenza, i Cantoni che finora si sono già impegnati per garantire un’assistenza di minori di elevata qualità e che hanno emanato disposizioni pertinenti e provveduto agli adeguamenti dal punto di vista organizzativo, non saranno gravati dai cambiamenti previsti quanto i Cantoni che nel settore dell’assistenza di minori finora si sono basati unicamente sull’OAMin.
12 RS 0.107