Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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un’organizzazione preposta al collocamento saranno incaricate, nel caso concreto, di scegliere i genitori diurni, i genitori affidatari o l’istituto (accertamento dell’idoneità individuale atto a stabilire l’affinità tra minore e famiglia o istituto). Lo scopo è di concentrare le conoscenze specialistiche e le esperienze nell’ambito dell’assistenza di minori da parte di terzi – ad esempio per quanto riguarda le adozioni – presso un’unica autorità. Oltre a ciò questa suddivisione permette di evitare conflitti d’interesse che possono insorgere qualora tutti i compiti fossero svolti da un’unica autorità. Considerato che molti collocamenti avvengono a livello intercantonale questa soluzione agevola la collaborazione tra Cantoni, nell’interesse del bene del minore. La suddivisione dei compiti sgrava anche le autorità di protezione dei minori (oggi ancora denominate «autorità tutorie comunali») che non dovranno più eseguire accertamenti dell’idoneità esaustivi prima di poter affidare un minore a genitori affidatari, ma si potranno limitare all’accertamento dell’idoneità individuale (affinità tra minore e genitori affidatari) e alla vigilanza sul rapporto di assistenza nel singolo caso (cpv. 2). L’autorità cantonale è competente per i genitori diurni e i genitori affidatari domiciliati nel Cantone e per gli istituti o le organizzazioni preposte al collocamento con sede nel Cantone (cpv. 1 lett. a e b).
In vista dell’auspicata professionalizzazione dell’attuale settore dell’affidamento di minori, il capoverso 3 statuisce che l’autorità centrale cantonale competente per l’autorizzazione e la vigilanza deve essere un’autorità specializzata. L’importante è che i membri di quest’autorità dispongano di una formazione adeguata e dell’esperienza necessaria per valutare l’idoneità dei futuri genitori diurni, genitori affidatari, istituti od organizzazioni preposte al collocamento.
Nella consapevolezza che taluni Cantoni si sono organizzati diversamente in riferimento all’assistenza diurna, la disposizione prevede che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza su genitori diurni e istituti di assistenza diurna possa essere affidata a un’altra autorità idonea (cpv. 4).
Art. 4 Provvedimenti cantonali
Diversamente da quanto sancisce il diritto vigente, che riserva ai Cantoni unicamente il compito di «promuovere l’affiliazione» (art. 3 cpv. 2 OAMin), l’avamprogetto statuisce l’obbligo per i Cantoni di adottare provvedimenti per garantire l’alta qualità dell’assistenza, promuovendo in particolare il perfezionamento professionale e la consulenza alle persone incaricate dell’assistenza (cpv. 1). Soprattutto i genitori affidatari assistono a tempo pieno perlopiù minori collocati sulla base di una decisione dell’autorità di protezione dei minori. L’assistenza di questo tipo di minori è spesso impegnativa e richiede una formazione e un perfezionamento adeguati dei genitori affidatari. Per assicurare che questi ultimi soddisfino i requisiti necessari non basta assoggettarli a un obbligo di formazione e perfezionamento: per raggiungere l’obiettivo della revisione di garantire un’assistenza di minori di alta qualità è necessario che i Cantoni sostengano i genitori affidatari, ad esempio assumendosi una parte dei costi. Tra i provvedimenti cantonali rientra pure l’impegno di garantire un numero adeguato di posti di assistenza, in particolare per l’assistenza a tempo pieno.
Secondo l’avamprogetto i Cantoni designano un servizio specializzato che fornisce consulenza alle persone che assistono minori, in particolare ai genitori diurni e ai genitori affidatari (cpv. 2). Questa funzione potrebbe essere svolta dall’autorità centrale cantonale (art. 3). La disposizione prevede inoltre che genitori affidatari ricevano un sostegno immediato anche nelle situazioni di crisi, indipendentemente dal momento in cui queste insorgono. I Cantoni devono quindi assicurare che le persone incaricate dell’assistenza, in particolare i genitori affidatari, siano sostenute e aiutate anche al di fuori degli orari di lavoro. A tal fine più Cantoni potrebbero istituire un servizio di picchetto comune o affidare questo compito a un servizio al di fuori dell’Amministrazione, ad esempio a un’organizzazione preposta al collocamento.