Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Genitori diurni – Istituti di assistenza diurna / Genitori affidatari - Istituti di assistenza a tempo pieno:
Assistenza diurna
Per genitori diurni s’intendono le persone che assistono di giorno regolarmente, oltre
ai propri figli, al massimo quattro minori al di sotto dei 15 anni per almeno 20 ore a settimana e a minore. Il fatto che soltanto l’assistenza di minori al di sotto dei 15 anni soggiaccia all’obbligo d’autorizzazione è riconducibile al fatto che, in particolare se il minore è assistito da genitori diurni, con il progredire dell’età la necessità di protezione diminuisce. Con il passare degli anni il minore diventa più autonomo ed è in grado di definire meglio le sue esigenze e anche di proteggersi, in altre parole, l’influenza dei genitori diurni si stempera. Del resto, l’assistenza di minori al di sopra dei 15 anni da parte di genitori diurni è un fenomeno piuttosto raro. Assoggettare all’obbligo di autorizzazione i rari rapporti di assistenza tra genitori diurni e minori al di sopra dei 15 anni sarebbe quindi sproporzionato.
Per istituto di assistenza diurna s’intendono istituti quali l’asilo nido, il doposcuola, il
centro diurno per l’accoglienza di bambini, il servizio mensa e l’assistenza di minori prima o dopo l’orario scolastico. Non è possibile stilare un elenco esaustivo, poiché esistono forme di assistenza molto diverse per un notevole numero di minori e anche perché ne nasceranno altre ancora. Gli istituti di assistenza diurna assistono minori regolarmente nel corso della giornata per almeno 20 ore a settimana; chi vuole assistere più di quattro minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza diurna. Il fattore determinante è costituito dalla durata dell’offerta di assistenza e non dal periodo di assistenza consacrato a ogni minore. Quest’ottica si giustifica nella forma dell’assistenza, che è concepita per assistere più minori contemporaneamente. Il valore medio di 20 ore comprende numerosi rapporti di assistenza, senza tuttavia assoggettarli tutti all’obbligo di autorizzazione. L’istituto di assistenza diurna sottostà a tale obbligo anche se accoglie minori al di sopra dei 15 anni. La differenza tra il disciplinamento per i genitori diurni e quello per gli istituti di assistenza diurna è riconducibile al fatto che negli istituti di assistenza diurna la protezione dei minori assistiti assume un’importanza maggiore. Si pensi ad esempio alla necessità di disporre di locali di una determinata dimensione, di un piano per l’igiene e la sicurezza e alla consapevolezza che per assistere numerosi minori al di sopra dei 15 anni le persone incaricate dell’assistenza devono soddisfare requisiti più severi. Per questi motivi l’obbligo di autorizzazione per gli istituti di assistenza diurna che accolgono minori fino ai 18 anni d’età appare legittimo.
Assistenza a tempo pieno
Genitori affidatari: essendo fornita durante il giorno e la notte, l’assistenza da parte di
genitori affidatari è invece da considerarsi un’assistenza a tempo pieno soggetta all’obbligo di autorizzazione non appena copre almeno due giorni e due notti a settimana. Affinché il rapporto di assistenza soggiaccia all’obbligo di autorizzazione, questa durata dell’assistenza, similmente a quanto previsto dal disciplinamento per i genitori diurni, deve essere garantita per ogni minore. Contrariamente a quanto sancito dal diritto vigente, non è più previsto un limite d’età. I genitori diurni possono assistere fino a tre minori contemporaneamente.
Per istituto di assistenza a tempo pieno s’intendono principalmente gli istituti che o-
spitano minori solitamente per un lungo periodo sia di giorno sia di notte. Questi istituti accolgono regolarmente un numero maggiore di minori per un periodo complessivo minimo di almeno due giorni e due notti a settimana; chi vuole assistere più di tre