Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza a tempo pieno. Analogamente a quanto previsto per gli istituti di assistenza diurna, anche in questo caso il fattore determinante è la durata dell’offerta di assistenza e non il tempo di assistenza dedicato a ogni minore.
Assistenza diurna e assistenza a tempo pieno: i punti in comune
Come finora, il criterio distintivo tra l’assistenza fornita in una famiglia e quella offerta negli istituti è costituito dal numero di minori assistiti. Pertanto, chi vuole assistere più minori rispetto a quanto previsto dalla pertinente disposizione (art. 15 per i genitori diurni e art. 22 per i genitori affidatari) sottostà alle disposizioni previste per il pertinente istituto. Il criterio distintivo non è quindi costituito dal fatto che una famiglia accolga minori nella propria casa, dato che anche le famiglie specializzate in pedagogia sociale - considerate istituti, poiché di norma possono assistere più minori rispetto ai genitori affidatari - possono ospitare i minori presso il proprio domicilio.
Oltre che da una determinata intensità (20 ore o due giorni e due notti per settimana) il rapporto di assistenza deve essere contrassegnato da una certa regolarità. Questa nozione può esser intesa in riferimento alla durata di un singolo rapporto di assistenza, al posto di assistenza in una famiglia o in un istituto oppure all’accoglienza e assistenza costante e ripetuta di diversi minori. La regolarità è pertanto data quando una persona accoglie un minore soltanto per una settimana, poi un altro per un’altra settimana e infine un altro ancora soltanto per una settimana. Un’assistenza di durata ancora minore è fornita dai servizi di assistenza dei grandi magazzini. In questi casi, la regolarità non è riferita al singolo rapporto di assistenza, che dura soltanto una settimana o addirittura poche ore, ma al fatto che i minori sono accolti e assistiti ripetutamente per un determinato periodo, anche se corto. Si parla invece di regolarità in riferimento a un rapporto di assistenza individuale se, ad esempio, una vicina di casa assiste un minore per una durata più lunga, ovvero due giorni alla settimana per otto ore al giorno.
Per organizzazione preposta al collocamento s’intende un’organizzazione che oltre a
collocare i minori presso i genitori affidatari da essa assunti, fornisce servizi per assicurare il bene del minore e della sua famiglia affidataria. L’avamprogetto prevede che le organizzazioni preposte al collocamento siano specializzate e rispondano a requisiti severi. In compenso ottengono il diritto di assumere autonomamente i genitori affidatari, di esaminare la loro domanda e di presentare alle autorità cantonali competenti la richiesta di rilascio dell’autorizzazione. L’autorità si può limitare a sottoporre le domande di autorizzazione già esaminate dall’organizzazione preposta al collocamento a un esame sommario e ad autorizzarne il rilascio. Le organizzazioni preposte al collocamento possono assumere i genitori affidatari in possesso di un’autorizzazione e vigilare su di essi come pure accertare l’idoneità del posto di assistenza nei singoli casi nonché accompagnare il rapporto di assistenza. La vigilanza sul rapporto di assistenza nel singolo caso resta di competenza della persona o dell’autorità che ha deciso il collocamento.
Art. 3 Autorità cantonale competente per l’autorizzazione e la vigilanza
L’avamprogetto prevede l’istituzione di un’autorità centrale cantonale (cfr. n. 3.2) competente per il rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari, istituti o organizzazioni preposte al collocamento. Ne consegue una suddivisione delle competenze nell’ambito dell’assistenza di minori da parte di terzi: un’autorità centrale cantonale si occuperà degli accertamenti di base, del rilascio dell’autorizzazione nonché della vigilanza sul posto di assistenza, mentre l’autorità di protezione dei minori, i genitori o eventualmente