Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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• art. 8 cpv. 3 lett. d: la decisione di rilascio del visto o il permesso di soggiorno per

l’adottando può ora dipendere dal consenso dell’autorità centrale cantonale competente per le adozioni (come per gli Stati contraenti della Convenzione dell’Aia sull’adozione; art. 8 LF-CAA).

5. Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti e la protezione dei minori

La professionalizzazione in materia di protezione dei minori non è soltanto l’obiettivo dell’OAssM, ma è perseguita anche attraverso la revisione del precedente diritto della tutela, ovvero con il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, che è strettamente collegato al diritto di protezione dei minori e quindi anticipa alcuni principi dell’OAssM. Per questo motivo, l’articolo 440 capoverso 1 D-CC statuisce che l’autorità di protezione degli adulti deve essere un’autorità specializzata. Nel capoverso 3 il suo settore di competenza è ulteriormente esteso, poiché viene investita anche dei compiti di autorità di protezione dei minori; di conseguenza, in futuro anche tale autorità dovrà essere specializzata. Inoltre, secondo il nuovo diritto di protezione degli adulti, le disposizioni del CC sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia alla procedura davanti all’autorità di protezione dei minori (art. 314 cpv. 1 D-CC), insieme ad alcune disposizioni aggiuntive per la protezione dei minori (art 314 segg. D-CC). Di conseguenza, vengono integrate le attuali disposizioni materiali e in parte anche procedurali per la protezione dei minori (settore disciplinato nel CC all’art. 307 segg.), con l’obiettivo della professionalizzazione. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto in materia di protezione degli adulti, sono quindi soddisfatte due importanti richieste delle persone attive nel settore dell’assistenza di minori: la professionalizzazione nell’ambito della protezione dei minori nonché una maggiore considerazione dei diritti (in particolare procedurali) del minore. L’articolo 316 CC, norma di delega per l’OAssM, non viene modificato.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la precisazione della protezione dei minori sotto il profilo materiale e procedurale, come sancita dal CC, non è oggetto della revisione totale dell’OAMin (e di conseguenza della nuova OAssM). Quest’ultima ha piuttosto l’obiettivo di assicurare la professionalità e un’elevata qualità nell’assistenza di minori, che è anche un aspetto della protezione dei minori. A tale scopo, fissa soprattutto i requisiti e i doveri dei fornitori di prestazioni, sottoponendoli a vigilanza. Infatti, l’assistenza da parte di terzi entra in gioco come ultima spiaggia nella protezione dei minori solo quando l’unica soluzione per proteggere il minore da rischi è il collocamento fuori dalla propria famiglia. In conclusione, l’OAssM assicura la protezione dei minori nell’ambito dell’assistenza da parte di terzi.

6. Basi legali

Il disciplinamento dell’assistenza di minori al di fuori della famiglia d’origine si basa essenzialmente sulla competenza della Confederazione nel campo del diritto civile, sancita dall’articolo 122 Cost. A questo si aggiungono l’articolo 11 (protezione dei fanciulli e degli adolescenti) e l’articolo 41 (obiettivi sociali).

La base legale dell’OAMin è costituita dall’articolo 316 CC, che stabilisce che l’accoglimento di minori è soggetto ad autorizzazione e sottoposto a vigilanza. L’emanazione di norme esecutive è delegata al Consiglio federale. Per quanto riguarda il diritto degli stranieri, l’OAssM si basa sull’articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranie-

6 RS 142.20