Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Nel caso sussistano i motivi speciali di accoglimento di cui al capoverso 4, l'assistenza è autorizzata a tempo determinato e può durare da sei mesi a vari anni fino alla conclusione della formazione o del perfezionamento (art. 27 LStr14), delle cure mediche (art. 29 LStr) o del rapporto di lavoro per le persone impiegate alla pari (art. 32 LStr). Per il rilascio di un permesso di dimora da parte delle autorità cantonali sono previste ulteriori condizioni: la partenza dalla Svizzera deve essere garantita (cure mediche) o deve potersi desumere dalla scadenza del permesso di dimora rilasciato per un massimo di due anni (persone assunte alla pari) o deve per lo meno apparire garantita (formazione e perfezionamento). Devono inoltre essere soddisfatti determinati requisiti finanziari.
Il capoverso 5 esclude l'applicabilità della presente disposizione all'accoglimento di minori che hanno diritto di risiedere in Svizzera in base a disposizioni della legislazione sugli stranieri o di un accordo di libera circolazione delle persone. Si tratta in genere di figli propri, per la cui assistenza non è richiesta alcuna autorizzazione. L'articolo 58 non può essere applicato nemmeno se si tratta, per esempio, di nipoti («parenti in linea discendente con un’età inferiore ai 21 anni») che hanno il diritto di risiedere in Svizzera. Tuttavia, in base all'avamprogetto, in questo caso i genitori affidatari devono comunque disporre di un'autorizzazione. L'applicabilità della presente disposizione è esclusa anche quando un minore viene accolto per decisione di un'autorità federale. Tale norma si trova anche nel diritto vigente (art. 6b OAMin). L'articolo 58 non vale neppure per i minori con cittadinanza svizzera anche se, per poterli assistere, i genitori affidatari hanno bisogno di un’autorizzazione.
Art. 59 Arrivo dall'estero di genitori affidatari con minori assistiti
A causa della mobilità della società odierna, può succedere che genitori affidatari decidano di trasferirsi in Svizzera insieme ai minori da loro assistiti. Queste famiglie devono richiedere all'autorità cantonale del futuro Cantone di domicilio una corrispondente autorizzazione prima del trasferimento in Svizzera (cpv. 1) e presentare, oltre ai soliti dati e documenti giustificativi (art. 24), anche un consenso motivato dell'autorità estera competente dello Stato di domicilio precedente, se il rapporto di assistenza è stato deciso da un'autorità (cpv. 2 lett. a). Se il rappresentante legale del minore ha sistemato quest'ultimo presso la famiglia affidataria di propria iniziativa, cioè senza la decisione di un'autorità, alla domanda va allegata una dichiarazione scritta sul motivo della permanenza del minore presso i genitori affidatari, analogamente a quanto previsto dall'articolo 58. In entrambi i casi deve essere presentata anche una dichiarazione attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata dell'assistenza in Svizzera (cfr. commento all'art. 58 cpv. 3 lett. b). I genitori affidatari sono tenuti a richiedere un'autorizzazione in Svizzera indipendentemente dal fatto che dispongano già di un'autorizzazione del Paese di domicilio precedente o meno.
In caso di mancato consenso dell'autorità estera o se per altri motivi sono necessarie ulteriori informazioni, il capoverso 3 invita l'autorità cantonale a contattare l'autorità centrale competente per i rapimenti internazionali e per le due Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (art. 2 cpv. 1 LF-RMA15). Se manca il consenso del rappresentante legale (cpv. 2 lett. b) o la dichiarazione sul mantenimento (cpv. 2 lett. c), i genitori affidatari rimangono i referenti dell'autorità cantonale.
14 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).
15 Legge federale sul rapimento internazionale di minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32); entrata in vigore il 1° luglio 2009.