Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine

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attorno ai 45 milioni di franchi all’anno, cifra che supera ampiamente i costi di gestione previsti, ossia circa 2 milioni di franchi all’anno.

3.4 Altre ripercussioni

Il registro degli assegni familiari vuole soprattutto impedire il cumulo di assegni familiari e, di conseguenza, il beneficio indebito di prestazioni: con questo contribuirà senza dubbio a consolidare la fiducia dell’opinione pubblica nelle nostre assicurazioni sociali.

4. Programma di legislatura

L’avamprogetto non era stato preannunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200819 sul programma di legislatura 2007-2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200820 sul programma di legislatura 2007-2011. Secondo l’indirizzo politico 3 del programma di legislatura per il quadriennio 2007-2011, occorre rafforzare la coesione sociale. In ossequio al programma, il Consiglio federale riproposto di sviluppare, entro il 2009, una politica della famiglia coerente. Una delle misure previste per raggiungere lo scopo era l’elaborazione, nel corso del primo semestre del 2009, di un messaggio concernente una modifica della LAFam che creasse la base legale per l’istituzione di un registro degli assegni familiari (cfr. gli Obiettivi del Consiglio federale 2009, parte I21).

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e conformità alla legge

La modifica di legge qui proposta si fonda sull’articolo 116 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)22, che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sugli assegni familiari.

Le nuove disposizioni della LAFam concernenti il registro degli assegni familiari non comportano alcuna modifica di altri atti normativi. In particolare, l’articolo 25 capoverso 1 LAF è una base legale sufficiente per l’immissione nel registro dei dati concernenti gli assegni familiari nell’agricoltura.

5.2 Forma dell’atto normativo

Per finanziare la realizzazione e la gestione del registro degli assegni familiari sarà introdotta una nuova tassa a carico degli organi competenti dell’esecuzione della LAFam e quindi, in ultima analisi, dei datori di lavoro. In applicazione dell’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost., la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e il calcolo dei tributi e le eventuali eccezioni devono essere disciplinati per legge. Allentare il principio della conformità alla legge in relazione al livello normativo,non appare, nel caso della tassa in questione, una scelta giustificata. Inoltre l’obbligo di notifica di cui all’articolo 21c è un obbligo nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera f Cost. e richiede quindi anch’esso una base a livello di legge.

5.3 Delega di poteri legislativi

Gli articoli 21b, 21d, 21e e il capoverso 1 della disposizione transitoria delegano al Consiglio federale la facoltà di emanare le disposizioni d’esecuzione concernenti il registro degli assegni familiari. Il Governo eserciterà questa sua competenza in collaborazione con gli organi tenuti a notificare i dati e a coprire integralmente i costi di realizzazione e d’esercizio (cfr. il commento all’art. 21e). Poiché il registro non conterrà dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d LPD (si veda quanto osservato in merito all’art. 21e), questa delega di poteri legislativi all’Esecutivo è giustificata.

Tutte le disposizioni sull’istituzione del registro degli assegni familiari entreranno in vigore a metà del 2010 o, al più tardi, all‘entrata in funzione del registro, prevista per il 1° gennaio 2011.

19 FF 2008 597 20 FF 2008 7469 21 http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00290/00928/index.html?lang=it (Parte I, obiettivo 8) 22 RS 101