Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine

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• le casse di disoccupazione (257 pubbliche (cantonali) e 10 private), che secondo la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione stabiliscono e versano assegni familiari come supplemento alle indennità giornaliere di disoccupazione;

• la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in veste di ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione8;

• le casse cantonali di compensazione AVS, incaricate di stabilire e versare gli assegni familiari nell’agricoltura (art. 13 LAF) e di stabilire e versare – non è infatti questo un compito degli Uffici AI – le prestazioni per figli nell’ambito dell’AI (art. 60 LAI);

• gli organi competenti per gli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa; attualmente tutte le legislazioni cantonali affidano questo compito alle rispettive casse cantonali di compensazione per assegni familiari. La LAFam non è però tassativa in tal senso e i Cantoni sono pertanto liberi di affidare questo compito anche ad altri organi;

• gli organi svizzeri responsabili del coordinamento internazionale degli assegni familiari; la funzione di organo di collegamento è attualmente esercitata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);

• l’UFAS, affinché adempia i compiti affidatigli dall’articolo 27. Nel quadro dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale esaminerà in che misura, per elaborare la statistica nazionale sugli assegni familiari (art. 27 LAFam e relativo art. 20 OAFami) andranno trattati anche i dati del registro degli assegni familiari.

Gli organi autorizzati potranno accedere al registro degli assegni familiari mediante una procedura di richiamo elettronica, previa procedura di autenticazione. L’accesso comprenderà l’autorizzazione alla lettura e la possibilità di ricerche specifiche sulla base di diversi criteri (ad es. numero AVS, cognome o anno di nascita); il criterio principale sarà il numero d’assicurato AVS (si veda in proposito anche il commento agli art. 21c e 21e).

Capoverso 2

Solo gli organi designati dal Consiglio federale potranno consultare tutti i dati del registro degli assegni familiari. Per i motivi esposti qui di seguito, l’accesso a un minimo d’informazioni sarà tuttavia concesso anche al pubblico, che potrà verificare se e da quale organo è versato un assegno familiare per un determinato figlio.

Anche queste informazioni non saranno tuttavia del tutto accessibili al pubblico: per ottenerle infatti bisogna assolutamente indicare due dati: il numero d’assicurato AVS e la data di nascita del figlio. Di questi dati dispongono solo le persone che esercitano l’autorità parentale, i datori di lavoro ai quali è pervenuta la richiesta di assegni familiari e gli organi autorizzati all’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS. Dal numero d’assicurato AVS, d’altra parte, non è possibile dedurre la data di nascita; da solo, quindi, esso non basterà per accedere alle informazioni desiderate.

Le informazioni aperte al pubblico sono dunque accessibili seguendo una modalità analoga a quella attualmente applicata nell’ambito di InfoRegister9, consultabile su Internet a partire dal 1° gennaio 2009. Su questo sito gli assicurati possono, introducendo il loro numero d’assicurato AVS e la loro data di nascita, controllare la lista delle casse di compensazione AVS presso le quali hanno un conto.

L’accesso limitato servirà soprattutto ai datori di lavoro che svolgono una prima verifica delle richieste presentate da loro salariati o che fungono da servizio di compensazione e svolgono di conseguenza un importante ruolo nel versamento degli assegni familiari. Secondo un sondaggio interno effettuato nel corso dell’estate del 2008 dalle due associazioni di casse di compensazione si trattava, a quel momento, di circa 1'300 datori di lavoro, prevalentemente di grandi dimensioni. Grazie all’accesso limitato ai dati, questi datori di lavoro possono procedere ad un esame preliminare delle richieste e verificare se e da quale organo sono già versati assegni familiari senza troppi oneri amministrativi. Se gli oneri amministrativi di questi datori di lavoro diminuiranno, diminuiranno anche quelli delle casse di compensazione; in questo modo si contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo sancito dall’articolo

7 I Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo gestiscono in comune una cassa di disoccupazione. 8 Cfr. art. 83 LADI 9 https://inforegister.zas.admin.ch/InfoWeb/InfoRegisterAccueil_it.jsp