Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine
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Capoverso 2
I costi d’esercizio saranno ripartiti tra gli organi di cui all’articolo 21c lettere a – d in base all’uso del registro degli assegni familiari: chi lo utilizza maggiormente si assume la maggior parte delle spese. Valutate diverse possibilità, si è giunti alla conclusione che questo principio è applicato al meglio suddividendo i costi in funzione del numero di notifiche seguite da un’iscrizione nel registro. Sarà dunque questa la chiave di ripartizione secondo cui sarà fatturata la gestione dei dati del registro degli assegni familiari. Le iscrizioni saranno storicizzate; ciò significa che sarà possibile vedere quante di esse sono riconducibili a ciascuno degli organi di cui sopra. Per “iscrizioni” si intendono tanto le prime iscrizioni, quanto le modifiche e le cancellazioni. Se ad esempio una cassa di compensazione per assegni familiari non segnala alla Centrale di compensazione i dati nella forma appropriata ed essi vanno corretti e trasmessi nuovamente, andrà contabilizzata solo la notifica che condurrà, alla fine del procedimento, a un’iscrizione nel registro.
Questo sistema permetterà alla Centrale di compensazione di contabilizzare e fatturare ad ogni organo le iscrizioni a registro senza un eccessivo onere amministrativo e tecnico. Un altro vantaggio è l’introduzione esplicita a livello di legge dell’obbligo di notifica (art. 21c). Questa disposizione garantisce che gli organo interessati mettano effettivamente a disposizione i dati in loro possesso, consentendo al registro degli assegni familiari di diventare uno strumento veramente efficace.
Contro questa ripartizione dei costi si potrebbe obiettare che a pagare di più saranno gli organi che mettono a disposizione più dati e che, in tal modo, contribuiscono in maggior misura al buon funzionamento del registro. Quest’appunto va tuttavia relativizzato: gli organi che pagherebbero di più sono infatti probabilmente anche quelli che beneficerebbero maggiormente del sistema, facendovi più spesso ricorso per gli accertamenti necessari ad evitare il cumulo di assegni. Questo vale anche se il numero delle loro ricerche sarà limitato, dato che la Centrale di compensazione, indipendentemente dalle richieste, li informerà automaticamente se per un figlio di cui hanno notificato i dati è già versato un assegno.
Con i rappresentati delle associazioni delle casse di compensazione si è discusso anche della possibilità di ripartire i costi in base al numero di accessi al registro degli assegni familiari. In questo modo sarebbe possibile tener conto dell’effettiva utilizzazione della banca dati. Con questa variante, per ottenere la ripartizione più equa andrebbero contabilizzate le ricerche eseguite da ogni organo di cui all’articolo 21c, lettere a-d. Di sicuro, tuttavia, il conteggio non dovrebbe riferirsi al numero di accessi al sistema (login mediante password) o alla durata degli accessi o delle singole ricerche, poiché non sono questi i criteri che rivelano quali organi utilizzano di più il registro degli assegni familiari. Il vantaggio di questo tipo di ripartizione sarebbe quello di attribuire la maggior parte dei costi agli organi che ne fanno palesemente più uso, verificando se per un determinato figlio vengono già versati assegni familiari.
A prevalere sono tuttavia gli svantaggi che questo sistema comporta: l’articolo 21c impone agli organi menzionati di comunicare al registro degli assegni familiari i dati in loro possesso, ma non li obbliga ad utilizzarlo. Se gli organi competenti non comunicano i dati di cui dispongono, ledono il diritto federale. Se non effettuano alcuna ricerca, invece, non offrono un contributo ottimale al raggiungimento dello scopo del registro, ma non commettono alcun’infrazione. Non ha quindi molto senso scegliere come unità di misura il numero di accessi al registro. Come già esposto, gli organi competenti traggono vantaggio dal registro degli assegni familiari anche senza effettuare ricerche specifiche, poiché la Centrale di compensazione li informa automaticamente se constata che per un figlio da essi registrato viene già versato un assegno familiare. Inoltre, poiché certi datori di lavoro possono verificare autonomamente il diritto a un assegno ricorrendo all’accesso gratuito di cui all’articolo 21b capoverso 2 e le casse di compensazione per assegni familiari dovranno di conseguenza eseguire un numero minore di ricerche, i datori di lavoro non contribuirebbero al finanziamento del registro. Dato che si tratta in larga parte di datori di lavoro di grandi dimensioni, non sarebbe garantita l’equa ripartizione dei costi auspicata. Inoltre, per realizzare questa variante la Centrale di compensazione dovrebbe elaborare e gestire un sistema speciale. Per poter fatturare i costi in modo corretto, tutte le ricerche effettuate andrebbero registrate e storicizzate in un’apposita banca dati, il che comporterebbe costi supplementari.