Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

21a. I datori di lavoro non avranno tuttavia un accesso completo ai dati del registro degli assegni familiari, e non figureranno pertanto tra i servizi autorizzati dal Consiglio federale nel capoverso 1, per i seguenti motivi:

• Secondo l’articolo 14, gli organi di esecuzione della legislazione in materia sono le casse di compensazione per assegni familiari, mentre i datori di lavoro prendono semplicemente parte al versamento (art. 15).

• La legislazione sulla protezione dei dati non consente di mettere a disposizione dei datori di lavoro tutte le informazioni che saranno raccolte nel registro degli assegni familiari. Secondo l’articolo 328b del Codice delle obbligazioni10, inoltre, i datori di lavoro sono autorizzati a trattare dati concernenti i loro salariati solo a condizione che si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro.

• Se anche gli almeno 1'300 datori di lavoro in questione avessero accesso al registro degli assegni familiari e fossero tenuti a notificare i dati in loro possesso, il raggiungimento dello scopo sancito dall’articolo 21a sarebbe messo in forse. Se aumenta il numero di servizi tenuti a fornire e aggiornare dati, aumenta anche il pericolo di non poter garantire la necessaria qualità del registro.

• Se anche gli almeno 1'300 datori di lavoro citati fornissero dati alla Centrale di compensazione, questo dovrebbe affrontare oneri tecnici e amministrativi nettamente superiori e sostenere, di conseguenza, considerevoli costi supplementari. Attualmente non vi è alcuno scambio di dati tra la Centrale di compensazione e i datori di lavoro. Se scambi di questo genere dovessero essere resi possibili, la Centrale di compensazione sarebbe tenuta a garantire la sicurezza dei dati, a rilasciare autorizzazioni, a gestire password ecc., il che provocherebbe oneri supplementari sproporzionati.

Lo scopo della LAFam è di garantire il versamento di un assegno familiare per ogni figlio, così da compensare parzialmente l’onere finanziario che egli rappresenta (art. 2). Esistono tuttavia genitori che hanno diritto a un assegno familiare e lo percepiscono, ma non lo versano al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale, malgrado l’obbligo sancito esplicitamente dalla legge (art. 8 LAFam e art. 285 cpv. 2 del Codice civile11). Può inoltre capitare che vi siano genitori che non utilizzano gli assegni familiari agli scopi previsti dalla legge, ossia per sovvenire ai bisogni dei loro figli. L’articolo 9 prevede pertanto la possibilità di versarli direttamente al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale oppure al figlio maggiorenne. A tale scopo, tuttavia, il genitore o il figlio interessato devono inoltrare una richiesta motivata all’organo che versa gli assegni. Se però il genitore che ha diritto alle prestazioni, come non di rado accade, rifiuta di dare le informazioni necessarie, l’altro genitore o il figlio maggiorenne non possono inoltrare alcuna richiesta, in quanto non sanno né se né da quale organo sia versato un assegno. In tal caso non resta loro che avviare una procedura onerosa (eventualmente anche dal punto di vista finanziario) per ottenere una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie. Per impedire queste situazioni e garantire efficacemente il versamento a terzi previsto dalla LAFam, occorre rendere accessibili al pubblico i dati che consentono di stabilire se e da quale organo sia versato un assegno familiare (allo scopo si dovranno immettere nel sistema il numero d’assicurato AVS e la data di nascita del figlio).

Al Consiglio federale deve essere tuttavia accordata la facoltà di disporre eccezioni al pubblico accesso a tutela del bene di determinati figli. Si pensi, innanzitutto, ai figli adottivi e ai figli per cui sono stati adottati provvedimenti di protezione dei minori (in particolare la privazione della custodia parentale e il collocamento in un luogo adeguato ai sensi dell’art. 310 del Codice civile). All’atto di definire eccezioni, il Consiglio federale deve esplicitamente disciplinare anche le procedure necessarie a garantire che le informazioni concernenti i figli interessati siano effettivamente inaccessibili al pubblico.

10 RS 220 11 RS 210