Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine

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Per tutti questi motivi, pertanto, i costi d’esercizio saranno ripartiti proporzionalmente al numero di notifiche che hanno condotto a un’iscrizione nel registro degli assegni familiari. Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale dovrà in particolare definire il periodo determinante per la ripartizione dei costi e le modalità di pagamento.

Articolo 21e Disposizioni d’esecuzione

Come suesposto, il registro degli assegni familiari sarà utilizzato soprattutto dagli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d, che ne garantiranno anche l’intero finanziamento. È pertanto logico che il Consiglio federale li coinvolga, come d’altra parte da loro richiesto, nella preparazione delle decisioni concernenti la definizione di dettaglio della struttura e della gestione del nuovo strumento e quindi nella stesura delle disposizioni d’esecuzione. La partecipazione degli organi interessati è del resto già in atto, dal momento che i rappresentanti delle associazioni delle casse di compensazione accompagnano la preparazione della base legale e l’allestimento del registro degli assegni familiari. Previa consultazione degli organi di cui all’articolo 21 lettere a–d, il Consiglio federale stabilirà a livello di disposizioni d’esecuzione quale forma assumerà la collaborazione dopo l’entrata in funzione del registro.

Lettere a, b

Le disposizioni d’esecuzione disciplineranno nei dettagli i dati da registrare, il loro trattamento e le modalità per accedervi. Dovranno essere registrati soltanto i dati utili ad impedire il cumulo di assegni familiari e a ridurre gli oneri amministrativi degli organi di esecuzione. Il Consiglio federale ne stabilirà un elenco completo. Il registro sarà strutturato in funzione delle informazioni concernenti i figli per cui è versato un assegno. Ogni figlio che vi figurerà sarà identificato attraverso il suo numero d’assicurato AVS. Il numero AVS è assegnato dalla Centrale di compensazione non appena la competente autorità dello stato civile ha comunicato la nascita13.

Nel registro figureranno in particolare i dati seguenti:

• il numero d’assicurato AVS del figlio (cognomi, nomi e data di nascita14);

• l’organo che versa l’assegno;

• il tipo di assegno (assegno di nascita, assegno di adozione, assegno per i figli, assegno di formazione, importo differenziale);

• la base giuridica sulla quale si fonda il versamento dell’assegno (LAFam, LAF o LADI e legislazioni cantonali sugli assegni familiari; LAI);

• inizio e fine del diritto;

• la o il beneficiario dell’assegno con:

o il numero d’assicurato AVS ;

o (cognomi e nomi15);

o la sua posizione nella famiglia (padre, madre, patrigno, matrigna, genitore affidatario, genitore adottivo, fratello, sorella, nonna/o);

o la sua situazione dal punto di vista del reddito (salariato, indipendente, persona senza attività lucrativa, agricoltore, membro della famiglia di una persona che gestisce un’azienda agricola e che lavora con lei/lui, disoccupato, beneficiario di un’indennità giornaliera AI durante provvedimenti d’integrazione).

Il registro degli assegni familiari, pertanto, non riunirà dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c, d della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati (LPD). È pertanto possibile, nel pieno rispetto della legislazione in vigore (in

13

Cfr. in proposito l’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti bis

(LAVS, RS 831.10) in combinato disposto con l’art. 133 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101).

14

Dati personali dalla banca dati Unique Person Identification (UPI).

15

Vedi nota precedente.

16

RS 235.1