Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine
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particolare art. 17 e 19 cpv. 3 LPD), delegare al Consiglio federale la definizione dei dati da registrare, del loro trattamento e della loro accessibilità (art. 21e).
Lettere c, d
Le disposizioni d’esecuzione, infine, disciplineranno le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione, la sicurezza e la conservazione dei dati. L’archiviazione avverrà conformemente alla legge federale del 26 giugno 199817 sull’archiviazione (LAr).
Titolo prima dell’articolo 25
Poiché l’introduzione del registro degli assegni familiari comporterà l’inserimento di una disposizione transitoria, al titolo del capitolo 6 va aggiunto il concetto di «disposizione transitoria».
Articolo 25 lettera f
Anche dopo l’entrata in vigore della LAFam, gli assegni familiari costituiscono un’assicurazione sociale cantonale. Di conseguenza, l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS nel quadro della loro esecuzione può essere fondata direttamente sull’articolo 50d capoverso 2 LAVS. La presente modifica offre tuttavia l’occasione di dare una solida base legale all’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS da parte degli organi competenti per l’esecuzione degli assegni familiari. Per questo motivo si specifica in merito che la legislazione sull’AVS (più precisamente l’art. 50d LAVS) è applicabile per analogia (si veda in proposito anche il messaggio del 23 novembre 200518 concernente la modifica della LAVS).
Disposizione transitoria concernente la modifica del…….
Capoverso 1
Affinché il registro degli assegni familiari possa adempiere fin dall’inizio gli obiettivi conformemente all’articolo 21a, i dati concernenti i figli per i quali è già versato un assegno devono esservi inseriti prima della sua entrata in funzione. Per questo motivo, agli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d sarà concesso un termine di tre mesi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente modifica della LAFam, per elaborare i dati che dovranno essere comunicati alla Centrale di compensazione. Nelle disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale definirà i dettagli e le modalità di questo primo trasferimento di dati.
Capoverso 2
Come i costi d’esercizio, anche il costo totale della realizzazione del registro degli assegni familiari rientra nei costi d’esecuzione e sarà quindi interamente coperto dagli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d.
La Centrale di compensazione ripartirà i costi di realizzazione effettivi (si veda il cap. 3.3) tra gli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d. I costi saranno suddivisi in funzione dell’utilizzazione: gli organi che utilizzeranno di più il registro contribuiranno maggiormente al finanziamento della sua realizzazione. Per questo motivo i costi di realizzazione vanno ripartiti in funzione del numero di assegni familiari versati dagli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d durante l’anno precedente l’entrata in funzione del registro. Per le casse di compensazione per assegni familiari di cui all’articolo 14, la Centrale di compensazione si fonderà sui dati statistici (aggiornati al 31 dicembre) che i Cantoni trasmettono all’UFAS dopo averli rilevati presso le casse di compensazione stesse (art. 27 LAFam in combinato disposto con l’art. 20 OAFami). Anche i dati concernenti gli organi di cui all’articolo 21c lettere b-d saranno raccolti e trasmessi alla Centrale di compensazione dall’UFAS. La ripartizione dei costi proposta si fonda quindi su dati statistici affidabili e va considerata oggettiva anche perché il numero
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