Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine

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2. Commento ai singoli articoli

Capitolo 3.a (nuovo): Registro degli assegni familiari

Articolo 21a Scopo

Dopo aver attentamente valutato tutte le possibilità, si è ritenuto che, in virtù dell’esperienza acquisita nella gestione del registro degli assicurati AVS e del registro delle rendite AVS, l’organo più adatto ad occuparsi della gestione del registro degli assegni familiari fosse alla Centrale di compensazione. Di questa opinione sono anche i rappresentanti della Conferenza delle casse cantonali di compensazione e dell’Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali (in seguito: rappresentanti delle associazioni delle casse di compensazione).

Lettera a

Affinché il registro degli assegni familiari possa impedire con efficacia il cumulo di assegni, deve poter rilevare i dati concernenti ogni figlio residente in Svizzera o all’estero per il quale è versata una prestazione in base alla LAFam o alla legge federale del 20 giugno 19524 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF). Vanno inoltre registrati anche i figli per i quali sono versati supplementi alle indennità giornaliere5 nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione oppure le prestazioni per i figli previste durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione per l'invalidità (AI)6. Rispetto agli assegni familiari ai sensi della LAFam e della LAF, queste prestazioni sono sussidiarie. Nel registro degli assegni familiari non vanno invece censite le rendite per figli e per orfani previste dall’AVS, le rendite per figli previste dall’AI e le prestazioni per figli previste dall’assicurazione contro gli infortuni e dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, poiché è consentito cumularle con gli assegni familiari ai sensi della LAFam o della LAF. Condizione imprescindibile: i dati del registro degli assegni familiari devono essere completi, ma anche corretti e aggiornati (si veda quanto osservato in merito all’art. 21c).

Lettera b

L’impiego di una banca dati centrale informatizzata può agevolare notevolmente gli organi d’esecuzione nelle ricerche necessarie ad accertare se per un determinato figlio è già versato un assegno familiare; ecco perché grazie al registro degli assegni familiari si potranno ridurre gli oneri amministrativi dell’esecuzione della LAFam.

Articolo 21b Comunicazione dei dati

Capoverso 1

Il Consiglio federale designerà gli organi autorizzati ad accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli assegni familiari degli assegni familiari. L’accesso sarà concesso esclusivamente agli organi competenti per l’esecuzione della LAFam, cioè agli organi che ne hanno bisogno per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 21a.

Tra questi figureranno gli organi menzionati all’articolo 21c e altri ancora, ossia:

• le circa 200 casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell’articolo 14, quindi tutte le casse di compensazione professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni, le casse di compensazione per assegni familiari cantonali e le casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS;

4

RS 836.1

5 Secondo l’art. 22 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; LADI, RS 837.0), l’assicurato riceve un supplemento all’indennità giornaliera corrispondente agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione ,convertiti in un importo giornaliero, cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro. 6 Secondo l’art. 22 cpv. 1 e 3 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI, RS 831.20) l’assicurato riceve, durante l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione, un’indennità giornaliera che consiste in un' indennità di base e, se ha figli, in una prestazione corrispondente per figli.