Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/74: Modifica della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam); istituzione di un registro degli assegni familiari · 11 pagine

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Articolo 21c Obbligo di notifica

Il registro degli assegni familiari può raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’articolo 21a solo a condizione che i dati raccolti siano completi, corretti e aggiornati. Di conseguenza, tutti gli organi di esecuzione della LAFam sono tenuti a comunicare immediatamente alla Centrale di compensazione tutti i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari. Le lettere a-d stabiliscono la lista esaustiva degli organi responsabili della correttezza e dell'aggiornamento dei dati. Al momento della prima notifica alla Centrale di compensazione, questi organi saranno tenuti a verificare i loro dati confrontandoli con quelli della banca dati Unique Person Identification (UPI)12. Gli organi che ancora non vi hanno accesso, potranno chiedere alla Centrale di compensazione la necessaria autorizzazione. Dovranno inoltre figurare tra gli enti esplicitamente autorizzati a utilizzare in modo sistematico il numero AVS (cfr. commento all’art. 25 lett. f).

Per i figli domiciliati in Svizzera, i dati completi vanno segnalati al registro degli assegni familiari solo quando il diritto all’assegno è stato riconosciuto. La comunicazione deve tuttavia avvenire senza indugio, ossia se possibile il giorno stesso in cui la richiesta è stata accolta.

Per i figli domiciliati all’estero sarà invece applicata una regola diversa: se, ad esempio, una persona che finora ha lavorato in Francia e continua a vivervi con la sua famiglia, trova un lavoro in Svizzera, il versamento degli assegni va coordinato tra Svizzera e Francia. Affinché ciò avvenga al meglio, l’organo francese competente deve poter contattare al più presto l'organo svizzero presso il quale la persona in questione ha richiesto assegni per i figli residenti in Francia. Infatti, finché una richiesta in tal senso è pendente in Svizzera, di norma le autorità straniere non procedono ad alcun versamento o bloccano quelli in corso. Per agevolare l’individuazione dell’organo svizzero competente, i dati concernenti i figli domiciliati all’estero dovranno essere inseriti nel registro degli assegni familiari già al momento dell’inoltro della richiesta. In tal modo si alleggerisce l’onere amministrativo e si evita che le famiglie debbano attendere troppo a lungo il versamento degli assegni. Al momento dell’inoltro della richiesta, di solito, al figlio domiciliato all’estero non è ancora stato attribuito un numero d’assicurato AVS (che sarà l’elemento d’identificazione nel registro degli assegni familiari, cfr. il commento all’art. 21e). Il numero AVS dei figli domiciliati all’estero può essere inserito nel registro solo dopo che è stato richiesto alla Centrale di compensazione dall’organo competente, il che avviene normalmente dopo che è stato riconosciuto il diritto all’assegno.

Poiché i servizi sono tenuti a comunicare senza indugio alla Centrale di compensazione i dati in loro possesso, quest'ultima è da parte sua tenuta a prendere tutte le misure necessarie per garantirne la verifica e il trattamento. Elaborerà pertanto i sistemi di trasmissione e le indispensabili procedure di verifica della plausibilità e di controllo in modo tale che i dati in entrata siano automaticamente esaminati e trattati in base a determinati standard almeno una volta ogni 24 ore. Saranno verificate tanto la forma quanto il contenuto. Se da questi controlli dovessero emergere un cumulo di assegni o un vizio formale, l’organo che ha inviato i dati sarà informato al più presto. La Centrale di compensazione è inoltre tenuta a paragonare periodicamente i dati del registro degli assegni familiari con quelli del registro UPI e degli organi di cui alle lettere a-d.

Articolo 21d Finanziamento

Capoverso 1

Il registro degli assegni familiari è istituito per agevolare l’applicazione della pertinente legislazione: i costi del suo esercizio rientrano quindi nei costi di gestione del sistema. Come è già il caso in altre assicurazioni sociali, saranno dunque finanziati dal sistema stesso. Tutti i costi dell’esercizio (i costi diretti e indiretti e i costi dei necessari adeguamenti tecnici delle applicazioni informatiche) saranno integralmente a carico degli organi di cui all’articolo 21c lettere a-d (cfr. in proposito il cap. 3.3).

12 Si tratta del sistema per l’identificazione delle persone del registro centrale degli assicurati AVS, mediante il quale è attribuito e gestito il numero d’assicurato AVS.