Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Articolo 16 Comunicazione di modifiche

Nel caso di modifiche delle condizioni d’autorizzazione (ad esempio nuovo responsabile, modifiche di indirizzi, modifiche di località ecc.) il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di comunicarle all’autorità competente.

Articolo 17 Revoca

Capoverso 1: la revoca di un’autorizzazione prescinde dal fatto di essere stata rilasciata da un’autorità federale o dal Cantone. Nelle lettere a e b vengono formulate in maniera esaustiva le diverse condizioni che giustificano una revoca. Un’autorizzazione deve essere revocata se il titolare infrange le disposizioni della LStup o delle sue ordinanze, premeditatamente o ripetutamente per negligenza (lett. a). La revoca nel caso di ripetuta negligenza della violazione della legislazione in materia di stupefacenti è pertanto un motivo per la revoca dell’autorizzazione, in quanto anche nel caso di violazione per negligenza della legislazione in materia di stupefacenti non è più garantita la sicurezza per quanto concerne l’utilizzazione e il controllo delle sostanze controllate. Se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute, l’autorizzazione non è più valida e viene revocata.

Capoverso 2: nel caso in cui le condizioni d’autorizzazione per determinate sostanze controllate dovessero subire modifiche in base a una convenzione internazionale, le autorizzazioni possono essere revocate. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 nLStup, il Consiglio federale può delegare al DFI la facoltà di emanare queste decisioni.

Articolo 18 Procedura in caso di estinzione o revoca

Capoverso 1: le sostanze controllate ancora presenti dopo l’estinzione o la revoca dell’autorizzazione d’esercizio devono essere trasmesse al mittente o eliminate. La vigilanza spetta all’autorità responsabile del rilascio. Nella maggior parte dei casi, nei depositi non risultano sostanze controllate residue, soprattutto nel caso di estinzione dell’autorizzazione.

Capitolo 3: Importazione, transito, esportazione, commercio internazionale

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 19 Obbligo di autorizzazione

Capoverso 1: i preparati che contengono in misura minima sostanze controllate dell’elenco c non hanno bisogno di alcuna autorizzazione. L’esenzione di autorizzazione per l’importazione, l’esportazione e il transito di questi preparati è anche conforme alle norme internazionali cui la Svizzera è vincolata.

Capoverso 2: l’autorizzazione è rilasciata ad personam e pertanto non trasferibile.

Capoverso 3: viene qui chiarito ancora una volta che le sostanze controllate presenti in misura minima in una soluzione (1 mg per ml) non necessitano di autorizzazione d’importazione o d’esportazione (cfr. la motivazione nell’art. 4 cpv. 3)

Articolo 20 Condizione per il rilascio dell’autorizzazione

Capoverso 1: un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione prevede in ogni caso un’autorizzazione secondo le lettere a-e.

Il capoverso 2 lettera d nomina le organizzazioni che nell’ambito di aiuto umanitario urgente possono ottenere un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione in casi singoli. Si tratta di organizzazioni che nel quadro di un aiuto umanitario possono eccezionalmente importare ed esportare sostanze controllate contenute in medicamenti e non di organizzazioni che dispongono di un’autorizzazione del Consiglio federale giusta l’articolo 14a capoverso 1 nLStup che non devono nemmeno adempiere le condizioni previste dall’articolo 76.