Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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Sezione 3: Protezione dei dati
Articolo 42 Protezione dei dati
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La legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) è la legge quadro concretizzata negli articoli seguenti relativi al settore degli stupefacenti, segnatamente nel contesto delle terapie basate su stupefacenti e della ricerca. Per lo scambio di dati tra autorità cantonali o privati si applicano le disposizioni cantonali relative alla protezione dei dati. Questo articolo costituisce un rinvio dichiarativo.
Articolo 43 Dati
Capoverso 1: nell’ODStup, i dati confidenziali vengono differenziati dai dati non confidenziali. Con dati confidenziali si intendono sia i dati personali (cfr. art. 3 lett. a LPD) come pure i dati personali degni di particolare protezione (art. 3 lett. c LPD). Questa differenziazione è giustificata dal fatto che le domande per i trattamenti basati sulla prescrizione di diacetilmorfina e per autorizzazioni eccezionali per stupefacenti vietati contengono, o possono contenere, sia dati personali sia dati personali degni di particolare protezione. Tutti i dati (presi singolarmente o raggruppati) che identificano una persona o la rendono identificabile sono dati confidenziali. Determinante per la differenziazione è pertanto se la persona interessata è identificabile oppure no.
Capoversi 2 e 3: sono qui menzionati i dati non confidenziali e i dati confidenziali prioritari nel settore delle terapie a base di stupefacenti nonché nel contesto del rilascio di autorizzazioni eccezionali per stupefacenti vietati secondo l’articolo 8 capoversi 1 e 3 nLStup. L’enumerazione non è esaustiva.
Articolo 44 Scambio di dati tra autorità
Capoverso 1: poiché la LPD si applica soltanto a livello federale e i Cantoni hanno le loro leggi in materia di protezione dei dati, viene qui conferito alle diverse parti il mandato esplicito di garantire la protezione dei dati conformemente alle loro leggi sulla protezione di dati.
Capoverso 2: i Cantoni notificano all’UFSP tutti i dati, vale a dire i dati confidenziali e non confidenziali concernenti le persone dipendenti da stupefacenti sottoposte a trattamento. Anche in questo caso, i Cantoni devono orientarsi secondo la rispettiva legge sulla protezione dei dati
Articolo 45 Trattamento dei dati
Capoverso1: il controllo in particolare dell’autorizzazione data al paziente nell’ambito del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina richiede che all’UFSP, nel quadro del suo compito di controllo prescritto dalla legge, sia concesso di prendere visione delle cartelle mediche e dei piani terapeutici relativi al paziente. L’Ufficio deve, da un lato, esaminare se vengono adempiute le condizioni per un trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina giusta l’articolo 22 dell’ordinanza sulle turbe legate alla dipendenza, dall’altro deve controllare se il paziente deve continuare il trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina.
Capoverso 2: privati che trattano dati confidenziali per conto dell’UFSP sono tenuti a rispettare le disposizioni concernenti le misure tecniche e organizzative regolamentate nell’ordinanza del 14 giugno
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1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). L’UFSP, in analogia con l’articolo 22 LPD, garantisce la protezione dei dati mediante clausole contrattuali o decisione formale. Per parte sua, la persona incaricata può trasmettere a terzi i dati ricevuti soltanto previo consenso dell’UFSP. L’approvazione dell’UFSP avviene mediante decisione e su richiesta.
44 RS 235.1
45 RS 235.11