Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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progetti è del tutto autonoma. Nei casi in cui dovessero sorgere differenze tra le posizioni del Consiglio federale e quelle della Commissione, essa concorda la sua politica in materia d’informazione con il Consiglio federale.
Capoverso 3: la Commissione può richiedere soltanto le informazioni disponibili e non può conferire mandati all’Amministrazione, ad esempio per l’elaborazione di nuovi documenti per la Commissione.
Articolo 36 Composizione e nomina
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Capoverso 1: conformemente alla legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), la Commissione non deve essere composta da oltre 15 membri.
Capoverso 2: oltre ai medici sono considerati specialisti nel campo delle dipendenze anche e in particolare gli operatori sociali, i ricercatori in scienze sociali ed economiche come pure il personale dei settori psicologia e infermieristica.
Articolo 37 Organizzazione interna e segreteria
In un regolamento rilasciato dalla Commissione devono essere stabiliti l’organizzazione e il funzionamento, ad esempio il numero delle sedute in un anno, le modalità del processo decisionale in seno alla Commissione e i compiti che la segreteria deve adempiere. L’UFSP gestisce la segreteria della Commissione.
Articolo 38 Obbligo del segreto
Il lavoro della commissione di esperti è di natura riservata. Poiché questa commissione viene istituita dall’Amministrazione per lo svolgimento di determinati compiti, essa sottostà alla legge sulla traspa-
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renze del 17 dicembre 2004 (LTras). Se, ad esempio, essa partecipasse, quale commissione consultiva, alla preparazione delle decisioni del Consiglio federale, una pubblicazione anticipata dei documenti corrispondenti da parte della Commissione potrebbe compromettere la formazione dell’opinione e della volontà politica delle autorità. L’imposizione alla Commissione dell’obbligo del segreto impedisce che il segreto d’ufficio venga violato.
Sezione 2: Emolumenti
Articolo 39 Emolumenti
L’articolo 46a LOGA sancisce che il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Amministrazione federale. Gli emolumenti rappresentano prestazioni in denaro che devono essere riscosse per una prestazione statale da conteggiare individualmente alla persona assoggettata all’emolumento. Finora, la LStup non prevedeva nessun emolumento, tuttavia questa rinuncia, di fronte al principio che l’Amministrazione dovrebbe per quanto possibile lavorare in base alla copertura dei costi, non è più accettabile.
L’articolo 39 designa le prestazioni che danno luogo a un indennizzo
Sia alla lettera a che alla lettera b sono indicate le aliquote degli emolumenti da riscuotere nel caso di rilascio, revoca o modifica di un’autorizzazione eccezionale. Il fatto che un domanda di autorizzazione venga accolta oppure respinta è del tutto indifferente ai fini della riscossione dell’emolumento, in quanto esso rappresenta un contributo alle spese sostenute per l’esame della domanda.
Lettera c: al fine di valutare una domanda per un’autorizzazione o per un’autorizzazione eccezionale, l’UFSP può effettuare ispezioni per le quali vengono riscossi emolumenti. Dopo il rilascio di
41 RS 172.010
42 RS 152.3