Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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svizzeri. La presente revisione della legge sulle derrate alimentari è inoltre necessaria perché la Svizzera intende mantenere l’equivalenza, riconosciuta dalla Commissione europea, delle sue disposizioni in materia di igiene nel settore delle derrate alimentari di origine animale con quelle del diritto comunitario. Infine, l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle della CE nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso costituisce anche una condizione di base per contrastare l’immagine della Svizzera quale “isola dei prezzi elevati” e per rafforzare l’attrattiva della piazza economica svizzera (cfr. n. 1.2.1).

La revisione proposta riprende i principi del diritto svizzero in materia di derrate alimentari e li completa con i principi del regolamento CE n. 178/2002 ancora mancanti. Si eliminano le attuali divergenze del diritto svizzero col diritto comunitario e si adottano nel diritto svizzero disposizioni e definizioni compatibili con il diritto comunitario.

Con la revisione proposta si contemplano per il futuro tutte le varianti ipotizzabili allo stato attuale. La revisione della legge consente sia una partecipazione della Svizzera ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE sia l’introduzione dell’applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" o una „via solitaria“ della Svizzera con la ripresa autonoma del diritto comunitario.

1.5 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Il presente disegno di legge non stabilisce soltanto le esigenze poste alla commerciabilità di derrate alimentari e oggetti d’uso, ma anche le competenze esecutive delle autorità cantonali e federali.

La Confederazione continuerà ad essere competente per l’esecuzione della legge al confine (art. 38 cpv. 1) e a vigilare sull’esecuzione da parte dei Cantoni e a coordinarla (art. 42). Tenuto conto delle tecnologie in continuo sviluppo e della crescente globalizzazione del commercio nel settore agricolo e delle derrate alimentari, la Confederazione dovrà tuttavia consolidare la sua posizione nei settori della ricerca, del coordinamento delle misure esecutive e dei rapporti internazionali. Inoltre dovrà avere la competenza di istituire un sistema informatico centrale (art. 56) ed essere responsabile dell’elaborazione dei piani nazionali di controllo e di emergenza previsti anche dal diritto comunitario16 (art. 42 cpv. 3 lett. d). Infine, i servizi federali competenti avranno la possibilità di designare laboratori di riferimento nazionali nel loro settore di competenza e di coordinarne l’attività (art. 42 cpv. 4).

Le competenze del Consiglio federale nel settore della collaborazione internazionale saranno ampliate. In tale contesto avrà la competenza di disciplinare lo scambio di dati con l’estero (art. 55).

Dal canto loro, i Cantoni continueranno a eseguire la legge negli ambiti per i quali la Confederazione non è competente. Come attualmente, essi saranno responsabili del controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso all’interno della Svizzera (art. 46). Il numero dei compiti conferiti ai Cantoni non subirà praticamente alcun aumento, ma la loro importanza crescerà. Se si riuscirà a concludere con la CE

16 Art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 nonché art. 13 del regolamento (CE) n. 178/2002.