Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
- abbandono del principio positivo: il nuovo concetto normativo non prevede
più che le derrate alimentari siano commerciabili unicamente se sono definite sotto una denominazione specifica nel diritto regolamentare oppure se sono state autorizzate dall’UFSP. Le derrate alimentari sono commerciabili se sono sicure. Le esigenze poste alla sicurezza delle derrate alimentari sono disciplinate nel regolamento CE n. 178/2002 e nel diritto esecutivo pertinente. Quest’ultimo sarà ripreso nel diritto svizzero nel quadro della ripresa dell’"acquis communautaire";
- iscrizione esplicita del principio di precauzione nella legge: secondo il diritto
comunitario, in linea di principio le misure emanate dagli Stati membri e dalla Comunità per le derrate alimentari e i mangimi devono fondarsi su un’analisi del rischio. In casi particolari in cui vi è un rischio per la vita o la salute, ma non vi è ancora certezza dal punto di vista scientifico, il principio di precauzione sancito nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 permette di adottare misure di gestione del rischio o altre azioni fino a quando non si dispone di ulteriori informazioni scientifiche che consentano di effettuare una valutazione del rischio più esauriente. In futuro questo principio, finalizzato alla protezione della salute, si applicherà anche nel diritto svizzero in materia di derrate alimentari;
- regolamentazione del settore dell’acqua di docce e piscine: finora non è stato
possibile attribuire le esigenze poste all’acqua di balneazione a una legislazione federale, il che ha fatto sì che l’acqua di docce e piscine sia stata esaminata secondo criteri differenti tra Cantone e Cantone. Con la presente revisione si intende porre fine a questa situazione subordinando l’acqua di balneazione – ad eccezione delle acque superficiali disciplinate dalla legislazione sull’ambiente – alla legge sulle derrate alimentari.
1.4 Motivazione e valutazione della regolamentazione proposta
Tenuto conto dei negoziati in corso con la CE sulla partecipazione della Svizzera ai sistemi comunitari della sicurezza alimentare e dei prodotti, nella legge sulle derrate alimentari occorrerebbe istituire le basi affinché il pertinente "acquis communautaire" possa essere ripreso nel diritto svizzero. Tuttavia, l’intenso scambio di merci con l’UE impone di adeguare il diritto svizzero in materia di derrate alimentari a quello della CE anche nel caso in cui non si dovesse giungere a un accordo tra la Svizzera e la CE nel settore delle derrate alimentari. Il motivo di tale necessità è che, dopo l’entrata in vigore dell’attuale revisione della LOTC (art. 16a: introduzione dell’applicazione unilaterale del cosiddetto principio “Cassis de Dijon”)15, differenze sostanziali tra la Svizzera e la CE nei settori della protezione della salute e della protezione dall’inganno sarebbero difficilmente giustificabili. Questa situazione non potrebbe modificarla neanche lo strumento della decisione generale, previsto dall'avamprogetto della LOTC, che mira a impedire la discriminazione dei produttori
15 In Svizzera il significato dell’espressione „principio del Cassis de Dijon“ è diverso da quello che riveste nella CE. Mentre nella CE i prodotti possono circolare liberamente tra gli Stati membri in virtù del riconoscimento reciproco delle prescrizioni nazionali non armonizzate su scala comunitaria, richiesto nel quadro della libera circolazione delle merci del Trattato CE, per la Svizzera tale espressione significa, secondo l’articolo 16a LOTC, la messa in commercio nel mercato svizzero di prodotti fabbricati secondo le prescrizioni di uno Stato membro della CE o dello SEE.