Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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l’auspicato accordo nel settore delle derrate alimentari, e se i controlli alle frontiere tra la Svizzera e la CE saranno effettivamente soppressi, i controlli all’interno del nostro Paese acquisiranno una rilevanza maggiore (sia dal punto di vista quantitativo

– più controlli – sia da quello qualitativo).

1.6 Adeguamento delle finanze in funzione dei compiti

L’orientamento internazionale della Svizzera richiede che il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni sia attuato in modo più deciso. In tale contesto la priorità va accordata alla garanzia di un’esecuzione unitaria. In caso di un’eventuale ripresa del diritto comunitario nel quadro di un accordo nel settore delle derrate alimentari, una “unità di dottrina” all’interno delle diverse autorità esecutive è imprescindibile. Questi compiti di coordinamento possono essere eseguiti con i mezzi finanziari oggi disponibili.

Lo scambio di dati e informazioni riveste un’importanza crescente sia a livello nazionale sia sul piano internazionale. Segnatamente l’istituzione di un sistema informatico centrale non è possibile con le risorse esistenti. Al momento non è tuttavia possibile stimare l’entità del fabbisogno supplementare.

1.7 Attuazione

L’attuazione della nuova legge presuppone un’ampia rielaborazione del diritto regolamentare in vigore. A seconda dell’esito dei negoziati relativi a un accordo sulle derrate alimentari tra la Svizzera e la CE, la totalità delle disposizioni tecniche degli oltre 150 atti dell’"acquis communautaire" dovrà essere ripresa nel diritto svizzero. Le modalità di tale ripresa non sono ancora state definite. Occorrerà valutare se la struttura attuale del diritto regolamentare relativo alla legge sulle derrate alimentari possa essere mantenuta o debba essere adeguata, almeno parzialmente, alla sistematica del diritto comunitario. Ciò significherebbe, ad esempio, che in futuro non vi sarebbe più un’ordinanza generale sulle sostanze estranee e i componenti, bensì una sui residui di medicamenti per animali, una sui prodotti fitosanitari, una sui contaminanti ambientali e via dicendo. Se del caso occorrerebbe procedere in modo analogo anche per quanto riguarda l’ordinanza del DFI del 22 giugno 200717 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), dal momento che nel diritto comunitario gli additivi – a differenza della Svizzera – non sono oggetto dello stesso atto che disciplina gli aromi.

Sulla base dell’appendice 11 dell’Accordo agricolo18, dal 1° gennaio 2009 la Svizzera è integrata completamente nel regime UE di controlli relativi alle importazioni da Paesi terzi e le autorità autorizzano, presso i posti d’ispezione frontalieri ammessi (aeroporti di Ginevra e Zurigo), l’ulteriore distribuzione delle derrate alimentari di

17 RS 817.022.31

18 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale), RS 0.916.026.81.