Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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immutate da tale legge, per il loro commento si rimanda al messaggio del 30 gennaio 198919 e agli altri materiali relativi alla legge.

Per la ripresa del diritto europeo è di primaria importanza che i termini e le definizioni principali siano identici. Altrimenti non è possibile giungere a una regolamentazione unitaria. Già in occasione della ripresa del diritto comunitario sull’igiene, nel 2005 (revisioni di ordinanze del 23.11.2005), la Commissione europea aveva insistito sull’esistenza di definizioni unitarie. Tale richiesta ha trovato la sua concretizzazione soprattutto nell’articolo 2 dell’ordinanza del 23 novembre 200520 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr). Per riprendere integralmente l’„acquis communautaire“ nel settore delle derrate alimentari occorre integrare nel diritto svizzero una cinquantina di definizioni. Per evitare di caricare eccessivamente la legge con una simile mole di definizioni, è previsto di elaborare un’ordinanza sulle definizioni vigenti nel diritto delle derrate alimentari, contenente tutte le definizioni importanti e applicabile all’intero diritto in materia di derrate alimentari. Questa soluzione offre anche il vantaggio che eventuali modifiche di definizioni dovranno essere apportate in un solo atto normativo. Un’ordinanza analoga esiste già nel diritto agricolo, ossia l’ordinanza del 7 dicembre 199821 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm).

2.2 In merito ai singoli articoli

Ingresso

Gli articoli 97 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale (Cost.)22, menzionati nell’ingresso, riguardano la protezione della salute e la protezione dagli inganni per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso e corrispondono all’articolo 69bis della vecchia Costituzione federale (vCost.)23. Per quanto concerne gli oggetti d’uso, l’articolo 97 Cost. copre tuttavia un campo d’applicazione più ampio rispetto all’articolo 69bis vCost., in quanto quest’ultimo limitava la protezione dagli inganni espressamente alle derrate alimentari.

L’articolo 105 Cost., che concerne l’alcol, permette alla Confederazione di emanare disposizioni in merito alla fabbricazione, all’importazione, alla rettificazione e alla vendita di distillati. Esso corrisponde all’articolo 32ter vCost.

L’ingresso non menziona più l’articolo 123 Cost. Le disposizioni penali della legge sulle derrate alimentari sono coperte dalla Costituzione federale anche senza questo rimando esplicito.

19FF 1989 741

20Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS

817.02)

21 RS 910.91

22 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101)

23 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost., CS 1 3; RU 1985 659)