Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Scopo e campo d’applicazione
Articolo 1 Scopo
L’obiettivo principale della legge sulle derrate alimentari consiste nel proteggere la vita e la salute dei consumatori dalle derrate alimentari e dagli oggetti d’uso che non sono sicuri (cpv. 1). La nuova nozione “non sicuri” proviene dal diritto europeo (art. 14 par. 2 del regolamento CE 178/2002, dove si parla di “a rischio”). Tale nozione è precisata nell’articolo 7 (per le derrate alimentari) e nell’articolo 15 (per gli oggetti d’uso). Non sono sicure le derrate alimentari nocive per la salute – analogamente al diritto in vigore – e quelle che non sono adatte al consumo umano. Visto che nel presente disegno di legge è sancito esplicitamente il principio di precauzione, il passaggio dalla formulazione “possono mettere in pericolo la salute”, del diritto in vigore, all’espressione “non sicuri”, del nuovo diritto, non comporta un abbassamento del livello di protezione.
L’utilizzazione igienica delle derrate alimentari è di primaria importanza per la garanzia della sicurezza delle derrate stesse. Diversamente dal diritto in vigore, l’utilizzazione igienica non figura più come obiettivo autonomo in quanto costituisce una premessa del raggiungimento della sicurezza delle derrate alimentari. Per quanto riguarda gli oggetti d’uso l’attenzione è posta sull’utilizzazione igienica di oggetti delicati dal punto di vista igienico. In tale contesto vanno ad esempio menzionati i cosmetici o i materiali e oggetti, vale a dire gli oggetti destinati a entrare direttamente in contatto con il corpo umano o con le derrate alimentari (per la nozione di materiali e oggetti, cfr. l’art. 33 dell’ordinanza del 23 novembre 200524 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ODerr).
Il secondo obiettivo importante della legge sulle derrate alimentari è costituito, come finora, dalla protezione dei consumatori dagli inganni (lett. b). La novità consiste nel fatto che in futuro anche determinati oggetti d’uso (art. 19 cpv. 1) saranno coperti dal divieto d’inganno.
Il terzo obiettivo elencato nell’articolo sullo scopo riguarda la scelta competente da parte dei consumatori (lett. c). Questo presuppone sia che non vengano ingannati sia che dispongano delle informazioni principali per poter decidere sull’acquisto di una determinata derrata alimentare o di un oggetto d’uso. A proposito delle derrate alimentari, queste informazioni fondamentali comprendono ad esempio indicazioni sugli ingredienti e gli additivi utilizzati nella loro fabbricazione, sulla loro conservabilità, sul loro valore nutritivo, sul loro ruolo in un’alimentazione equilibrata oppure sulla presenza di ingredienti critici, per esempio quelli che possono dar luogo ad allergie. Queste informazioni sono fornite in primo luogo mediante la caratterizzazione (art. 13, 14 e 17). Sia per le derrate alimentari che per gli oggetti d’uso risultano fondamentali le informazioni concernenti un eventuale potenziale di pericolo e le indicazioni per un’utilizzazione consapevole di simili prodotti.
24 RS 817.02