Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Articolo 2 Campo d’applicazione

La legge comprende tutti i livelli di produzione, lavorazione e distribuzione.

Il capoverso 1 corrisponde al diritto in vigore. L’unica novità consiste nel fatto che, analogamente al diritto comunitario25 e alla terminologia utilizzata nell’articolo 3 del presente disegno, si rinuncia alla nozione di transito (cpv. 1 lett. c). Dal punto di vista del diritto delle derrate alimentari si tratta di un’importazione e riesportazione.

Il capoverso 2 riprende l’articolo 4 del regolamento CE n. 178/2002. Tale regolamento, che costituisce l’atto di base del diritto europeo in materia di derrate alimentari, disciplina la produzione di derrate alimentari in modo esauriente, ossia “dalla stalla alla tavola” (“de l’étable à la table”, “from the stable to the table”). Di conseguenza, il regolamento CE n. 178/2002 non contiene solo disposizioni concernenti la sicurezza alimentare, bensì anche esigenze poste dal diritto delle epizoozie alle derrate alimentari, disposizioni sulla salute degli animali e disposizioni sulla sicurezza dei mangimi. Infatti, tutto ciò con cui sono foraggiati gli animali da reddito può potenzialmente giungere anche nella catena alimentare, come hanno mostrato chiaramente diversi scandali venuti alla ribalta nel settore delle derrate alimentari negli ultimi anni, ad esempio lo scandalo dell’ESB (encefalopatia spongiforme bovina).

Nel diritto svizzero i foraggi continueranno ad essere disciplinati separatamente dalle derrate alimentari. Le norme rispettive si trovano negli articoli 158 segg. della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura26 (Legge sull’agricoltura, LAgr) e nel pertinente diritto regolamentare. I due settori appartengono ad aree di compiti di diversi Uffici federali subordinati a Dipartimenti diversi. Di conseguenza, attualmente non è né sensato né necessario estendere il campo d’applicazione della legge sulle derrate alimentari ai foraggi.

In virtù dello stretto legame tra foraggi e derrate alimentari, gli organi incaricati di eseguire la legislazione sulle derrate alimentari continuano ad avere il diritto di controllare l’intera produzione agricola di una derrata alimentare se vi sono indizi del fatto che una eventuale messa in pericolo della sicurezza alimentare sia riconducibile a tale produzione. A tale scopo gli organi esecutivi possono prelevare campioni di terreno, controllare i foraggi o analizzare prodotti fitosanitari. In tale contesto collaborano da vicino con gli specialisti dell’agricoltura e della veterinaria, in particolare con i veterinari cantonali.

Contrariamente al diritto comunitario, il presente disegno di legge disciplina anche gli oggetti d’uso. Il diritto europeo in materia di derrate alimentari contempla, oltre alle stesse derrate, soltanto i materiali e oggetti. Nel quadro dei lavori di revisione si è valutato se il diritto svizzero dovesse limitarsi alle derrate alimentari. A questa opzione si è rinunciato. Altrimenti occorrerebbe emanare una nuova legge sugli oggetti d’uso che in molti settori dovrebbe riprendere alla lettera il tenore della presente legge. Inoltre, per l’esecuzione dei due settori sarebbero competenti le stesse autorità. Ai fini di una regolamentazione coerente e di un’esecuzione unitaria, si è pertanto rinunciato a separare le derrate alimentari dagli oggetti d’uso.

25 Cfr. art. 12 del regolamento CE n.178/2002.

26 RS 910.1