Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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È vero che succederà piuttosto raramente che la produzione agricola sia rilevante per gli oggetti d’uso. In casi eccezionali essa può tuttavia anche svolgere un ruolo importante, ad esempio per la produzione di cosmetici.

Secondo il capoverso 3, il presente disegno, al pari della legge in vigore, è applicabile anche alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso importati. Se la Svizzera dovesse concludere un accordo sulle derrate alimentari con la CE, il diritto comunitario in materia di derrate alimentari dovrebbe per la maggior parte essere ripreso nel diritto svizzero. Visto che, secondo la concezione svizzera, il diritto internazionale direttamente applicabile non deve essere ripreso nel diritto interno (teoria monistica) e il diritto interno prevale su quello internazionale, questa disposizione riveste un carattere declamatorio.

Secondo il capoverso 4, come finora la produzione e il trattamento di derrate alimentari destinate all’autoconsumo non rientrano nel campo d’applicazione del presente disegno di revisione. L’autoconsumo è escluso anche dal campo d’applicazione del regolamento CE n. 178/200227. Allo scopo di evitare divergenze con il diritto comunitario per quanto riguarda l’esclusione dell’autoconsumo dal campo d’applicazione del diritto sulle derrate alimentari, il tenore attuale è stato sostituito da quello del diritto CE. Riguardo al risultato, questo cambiamento non comporta grandi differenze rispetto al diritto in vigore. La produzione privata di marmellata con frutti del proprio giardino continua a non essere disciplinata. La stessa cosa vale per le macellazioni domestiche o per il consumo di derrate alimentari della propria produzione primaria28. In quest’ambito si fa appello all’autoresponsabilità dei produttori. Il criterio dell’”impiego domestico privato” deve tuttavia essere interpretato in modo restrittivo. Esso comprende soltanto la cerchia domestica e familiare più stretta. Non appena i prodotti vengono venduti o consegnati a terzi, per esempio nella vendita diretta in fattoria o in occasione di una “colazione in fattoria”, la legge sulle derrate alimentari è applicabile.

La legge non si applica neanche ai prodotti contemplati dalla legislazione sui medicamenti. Questo fatto sottolinea che il diritto in materia di medicamenti – analogamente al diritto comunitario – prevale sulla legge sulle derrate alimentari29. Da ciò risulta inoltre che tra la legislazione sulle derrate alimentari e quella sui medicamenti non vi sono lacune. Ogni prodotto rientra nel campo d’applicazione dell’una o dell’altra legislazione (v. DTE 127 II 97). Questo non significa tuttavia che il prodotto in questione sia anche lecitamente commerciabile. La commerciabilità presuppone inoltre che il prodotto soddisfi le esigenze della legislazione pertinente.

Conformemente al diritto comunitario, secondo il capoverso 5 il Consiglio federale può limitare l’importazione di derrate alimentari o di oggetti d’uso destinati all’impiego domestico privato. Con questa disposizione dev’essere impedito che per l’autoconsumo s’importino prodotti che possono compromettere la sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti. Nella CE sottostanno a queste limitazioni d’importazione i pesci, i molluschi, le uova e il miele. Il capoverso 5 consente di riprendere nel diritto svizzero anche queste limitazioni.

27 Art. 1 par. 3 del regolamento CE n. 178/2002.

28 In merito a tale espressione, cfr. l’art. 3 n. 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.

29 Cfr. art. 2 par. 2 della direttiva 2001/83/EG del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, nella versione dell’art. 1 n. 2 della direttiva 2004/27/CE, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.