Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Il capoverso 1 contiene lo stesso principio del diritto CE: possono essere messi in commercio solo oggetti d’uso sicuri.

I capoversi 2 e 3 precisano cosa s’intende per oggetto sicuro. Ovviamente, la sicurezza di un oggetto d’uso può essere valutata unicamente nell’ambito del suo impiego conforme alla destinazione: non si può chiedere a un fabbricante di sviluppare un prodotto che sia non pericoloso anche quando è utilizzato in modo inconsueto dai consumatori o è utilizzato da una persona che non è in grado di servirsene correttamente. Non si può concludere ad esempio che un coltello da cucina non è sicuro se un bambino si ferisce con esso. Dagli oggetti destinati a entrare in contatto con alimenti ci si può invece aspettare che non siano fatti di materiali tossici, che potrebbero finire negli alimenti. Da questo punto di vista non vi è nessuna modifica rispetto al diritto in vigore.

Per poter valutare la sicurezza di un prodotto, bisogna considerare tutti gli aspetti pertinenti. Tra questi figurano tra l’altro anche lo scopo, il gruppo di consumatori a cui è destinato il prodotto nonché le informazioni fornite. I criteri stabiliti al capoverso 3 non costituiscono un elenco esaustivo, ma servono solo da elementi di riferimento concreti.

Secondo il capoverso 4, come finora il Consiglio federale può stabilire requisiti per la sicurezza degli oggetti d’uso. È così creata una base giuridica necessaria per i valori massimi in vigore già oggi in base alle ordinanze di applicazione della legge sulle derrate alimentari.

A complemento del capoverso 4, il capoverso 5 attribuisce al Consiglio federale la competenza di inserire nelle ordinanze altri strumenti specifici che garantiscano la sicurezza degli oggetti d’uso. Tra questi figurano procedure di valutazione della conformità o di annuncio (lett. a) e la possibilità di limitare o vietare l’impiego di determinati oggetti d’uso o sostanze (lett. b) nonché di chiedere che l’opinione pubblica sia informata in merito alle proprietà di determinati oggetti d’uso (lett. c).

Il Consiglio federale deve inoltre avere la possibilità di stabilire requisiti per l’igiene degli oggetti d’uso (lett. d).

Per finire, al Consiglio federale deve anche essere attribuita la competenza di stabilire requisiti concernenti le conoscenze specifiche delle persone che lavorano con oggetti d’uso. Sarebbe infatti incomprensibile se i consumatori potessero acquistare un piercing conforme alla legge, che però causa problemi di salute perché nell’applicarlo lo specialista non si attiene alle norme igieniche di base (lett. e).

Articolo 17 Caratterizzazione e pubblicità

Per poter utilizzare gli oggetti d’uso conformemente alla loro destinazione e in modo sicuro, occorre garantire che i consumatori dispongano delle informazioni necessarie. L’applicazione del divieto d’inganno ancorato all’articolo 19 presuppone che la caratterizzazione degli oggetti d’uso non sia ingannevole. Siccome non avrebbe senso vietare l’inganno in relazione ai dati riportati sugli oggetti d’uso, ma non le pubblicità ingannevoli, sono vietate anche queste pubblicità (cpv. 1).

La protezione dagli inganni non si applica a tutti gli oggetti d’uso, ma solo ai prodotti cosmetici nonché ai materiali e oggetti (cfr. art. 19). Anche il capoverso 1 sarà quindi limitati ai prodotti cosmetici nonché ai materiali e oggetti.