Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Il capoverso 2 dà al Consiglio federale la possibilità di disciplinare in dettaglio le modalità di caratterizzazione e pubblicità degli oggetti d’uso.

Articolo 18 Obbligo di annuncio per le aziende

Le autorità esecutive devono conoscere non solo le aziende del settore alimentare, bensì anche eventualmente quelle che fabbricano e distribuiscono oggetti d’uso. A tal fine, al Consiglio federale è attribuita la competenza di introdurre un obbligo di annuncio anche per queste aziende, se necessario. In primo piano vi sono le aziende che fabbricano oggetti d’uso che rappresentano un rischio elevato per la salute. La formulazione facoltativa proposta offre la possibilità di attuare a posteriori il corrispondente diritto CE, se necessario.

Sezione 3: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Articolo 19 Protezione dagli inganni

Le disposizioni sulla protezione dagli inganni sono riprese dal diritto in vigore in forma invariata – per quanto riguarda gli alimenti. Attualmente, però, le disposizioni sulla protezione dagli inganni si applicano solo alle derrate alimentari e non agli oggetti d’uso.

Con la presente proposta di modifica, la protezione dagli inganni ai sensi del diritto in materia di derrate alimentari è estesa ai prodotti cosmetici e ai materiali e oggetti (capoverso 1). Le disposizioni corrispondenti figurano nel diritto CE agli articoli 6 capoverso 2 della direttiva 76/768/CEE55 per i prodotti cosmetici e 3 capoverso 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali e oggetti. Per gli alimenti, la protezione dagli inganni è ancorata agli articoli 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 e 2 della direttiva 2000/13/CE.

Il contenuto dei capoversi 2 e 3 corrisponde ai capoversi 2 e 3 dell’attuale articolo 18 LDerr.

Il capoverso 4 lettera a dà al Consiglio federale la possibilità di estendere la protezione dagli inganni ad altri oggetti d’uso, oltre ai prodotti cosmetici nonché ai materiali e oggetti. Un’eventuale estensione dovrà essere presa in considerazione segnatamente se la CE emanerà disposizioni corrispondenti.

In vari settori, il diritto CE applica valori massimi che si ispirano alla buona pratica di fabbricazione e non sono giustificati da motivi di protezione della salute (art. 7 cpv. 4) (cfr. ad es. considerando 4 del regolamento (CE) n. 1881/200656). Con il capoverso 4 lettera b è creata la base giuridica necessaria per poter integrare nel diritto svizzero anche questi valori.

55 Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

56 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.