Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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Il capoverso 4 lettera b può servire contemporaneamente da base giuridica per fissare valori che permettano di verificare analiticamente il funzionamento del processo di produzione. Anche il diritto in vigore applica già valori del genere. Si pensi segnatamente ai criteri di igiene del processo stabiliti nell’allegato 3 dell’ordinanza sui requisiti igienici.
Articolo 20 Imitazione e confusione
In vista di una base giuridica chiara e sufficiente sono ripresi nel presente disegno (cpv. 1) anche gli articoli 8 capoverso 5 LDerr (inganni in relazione alla denominazione specifica di surrogati) e 19 LDerr (imitazione e confusione) in vigore.
È mantenuto anche l’attuale articolo 19 capoverso 2 LDerr, applicato regolarmente nella pratica. Se oggi le imitazioni e i surrogati non rivestono più grande importanza, non di rado ad esempio shampoo o altri prodotti sono offerti sotto forma di alimenti. Questa forma di inganno nasconde spesso il rischio di danneggiare la salute dei consumatori, segnatamente dei bambini (cpv. 2).
Articolo 21 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento
Il contenuto dell’articolo 21 corrisponde all’articolo 9 lettera b LDerr in vigore e disciplina la competenza del Consiglio federale di limitare o di vietare il ricorso a determinati metodi di fabbricazione.
Anche la nanotecnologia rientra tra i metodi di cui al capoverso 1. Anche senza la menzione esplicita di questa tecnologia, il Consiglio federale avrà quindi la possibilità di emanare disposizioni corrispondenti a livello di ordinanza.
Articolo 22 Analisi dei rischi
La legge sulle derrate alimentari stabilisce ora che la valutazione della sicurezza di un alimento o di un oggetto d’uso deve basarsi su un’analisi dei rischi. Si può rinunciare a tale analisi solo se è inopportuna secondo le circostanze o il tipo di provvedimento (cpv. 1).
Il contenuto dell’articolo 22 ricalca l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002. Secondo l’articolo 3 numero 10 di questo regolamento, l’analisi dei rischi è un processo costituito dalle tre componenti interconnesse valutazione, gestione e comunicazione del rischio.
Secondo la definizione dell’articolo 3 numero 11 del regolamento (CE) n. 178/2002, la valutazione dei rischi è costituita dalle quattro fasi individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio e va effettuata in modo indipendente, obiettivo e trasparente in base alle conoscenze scientifiche disponibili (cpv. 2).
La gestione dei rischi (cpv. 3) è un processo consistente nell’esame delle possibili alternative politiche d’intervento tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi e, se del caso, nell’adozione delle misure necessarie per prevenire, ridurre o eliminare i rischi in vista di un elevato livello di protezione della salute. Oltre alla valutazione scientifica dei rischi occorre tener conto di tutta una serie di altri fattori pertinenti, in particolare l’eseguibilità di un provvedimento, aspetti sociali, economici ed etici, tradizioni e considerazioni ambientali nonché, se del caso, il principio di precauzione (v. considerando 19/20 del regolamento (CE) n. 178/2002).