Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

La comunicazione dei rischi è il terzo elemento del processo di analisi dei rischi. Nel presente disegno è disciplinata agli articoli 24 e 50. Essa abbraccia in pratica tutte le fasi dell’analisi dei rischi e comprende lo scambio interattivo di informazioni e pareri sui pericoli e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio tra i responsabili della valutazione e della gestione dei rischi, i consumatori, le imprese alimentari e del settore dei mangimi, la scienza nonché altri ambienti interessati. La comunicazione dei rischi deve inoltre garantire che i problemi identificati nell’ambito della valutazione dei rischi siano presi adeguatamente in considerazione nell’ambito della gestione dei rischi (cfr. anche articolo 3 numero 13 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 23 Principio di precauzione

Il principio di precauzione è uno dei pilastri del diritto in materia di derrate alimentari della CE ed è recepito nel diritto svizzero sulla scorta dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il principio di precauzione dà alle persone incaricate di gestire i rischi la possibilità di adottare provvedimenti volti a proteggere la salute anche in assenza di informazioni scientifiche complete sui rischi. Tali provvedimenti presuppongono tuttavia che una volta analizzate le informazioni disponibili sia constatata la possibilità di ripercussioni dannose sulla salute.

I provvedimenti ordinati devono corrispondere ai consueti principi di non discriminazione e proporzionalità. Sono da considerare temporanei e devono essere verificati entro un termine adeguato. Il mantenimento di un provvedimento anche in caso di valutazione dei rischi più favorevole costituirebbe un onere sproporzionato per gli ambienti interessati e di conseguenza sarebbe contrario al principio della proporzionalità.

Articolo 24 Informazione del pubblico

Negli ultimi anni, il bisogno dei consumatori di essere informati sulle attività esecutive di controllo delle derrate alimentari è cresciuto costantemente. Questa tendenza non è limitata alla Svizzera, ma si rispecchia anche nel diritto CE. Disposizioni sull’informazione del pubblico figurano agli articoli 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 e 7 del regolamento (CE) n. 882/200457.

Il capoverso 1 stabilisce i casi in cui le autorità competenti devono informare attivamente il pubblico.

L’informazione attiva sulle attività di controllo richiesta alla lettera a può avvenire come finora sotto forma di rapporti annuali o in altra forma adeguata. L’obbligo di informare sull’efficacia delle attività di controllo è nuovo. Un completamento corrispondente del rapporto annuale s’impone.

Secondo la lettera b bisogna inoltre informare sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso per i quali sussiste un sospetto sufficiente che possano comportare un rischio

57 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L

165 del 30.4.2004, pag. 1.