Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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per la salute. Questo obbligo è già previsto nel diritto in vigore (art. 43 LDerr). I dettagli figurano ora all’articolo 50.
Da vari anni, da più parti si chiede di rendere accessibili al pubblico i risultati del controllo delle derrate alimentari, in particolare quelli del controllo degli esercizi pubblici. In proposito sono anche già stati presentati vari interventi parlamentari a livello federale e cantonale. Fino all’adozione di leggi federali e cantonali sulla trasparenza, l’articolo 42 LDerr (obbligo del segreto) vietava alle autorità di fornire tali informazioni a terzi. Dall’entrata in vigore di queste leggi sulla trasparenza, vi sono pareri divergenti sulla misura in cui l’obbligo generale del segreto di cui all’articolo 42 LDerr sia contrario al diritto alla trasparenza ancorato in queste leggi. Anche da parte delle autorità sussiste quindi un interesse a giungere a una regolamentazione unitaria a livello nazionale, che disciplini la questione chiaramente.
Il presente disegno prevede che l’autorità competente suddivida le aziende in categorie in base ai risultati dei controlli svolti e renda tale classificazione accessibile al pubblico attivamente – ad esempio in Internet (cpv. 2).
In tal modo la proposta presentata deroga dal cosiddetto “sistema emoticon” praticato in Danimnarca, che obbliga le stesse aziende ad informare il pubblico sull’esito dei controlli mediante emoticon di soddisfazione o insoddisfazione.
I dettagli della classificazione delle aziende saranno disciplinati a livello di ordinanza. Nella stessa si terrà anche conto degli interessi delle aziende in questione. Una singola valutazione negativa non deve far sì che un’azienda sia declassata in una categoria inferiore. Un’azienda deve essere declassata solo se viola ripetutamente e gravemente disposizioni elementari del diritto in materia di derrate alimentari.
Richiedono inoltre una regolamentazione le questioni se dopo un declassamento un’azienda ha diritto a una nuova valutazione, quali conseguenze ha se è ceduta ad un’altra persona (per es. la moglie o una terza persona) o i mezzi legali che possono essere usati contro un declassamento.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 12 capoverso 1 LDerr. Dal punto di vista del contenuto non vi è nessuna modifica.
Anche il capoverso 4 è stato ripreso dal diritto in vigore58. È stata soppressa unicamente la parte di frase secondo cui la Confederazione può sostenere la ricerca scientifica in ambito nutrizionale di altre istituzioni. La Confederazione intende incanalare la promozione della ricerca nell’ambito della legge federale del 7 ottobre 198359 sulla ricerca (legge sulla ricerca, LR). In futuro, mandati corrispondenti dovranno essere finanziati attraverso i canali previsti in questa legge (ad es. il Fondo nazionale svizzero).
Il capoverso 5 stabilisce che la legge federale del 17 dicembre 200460 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras) come pure le leggi cantonali sulla trasparenza non si applicano ai settori menzionati alle lettere a-c (cfr. art. 4 lett. b LTras).
Si tratta in particolare dei seguenti settori:
58 Art. 12 cpv. 2 LDerr.
59 RS 420.1.
60 RS 152.3.