Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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- Non è previsto un accesso ai rapporti ufficiali di controllo e alle registrazioni
corrispondenti, neanche nell’ambito dell’informazione passiva (lett. a). Come indicato sopra, spesso questi documenti contengono dettagli tecnici destinati agli specialisti, che potrebbero essere interpretati non correttamente dall’opinione pubblica. L’accesso a tali documenti deve essere sostituito dall’informazione attiva delle autorità sulla classificazione delle aziende ai sensi del diritto in materia di derrate alimentari. In questo modo si permette di ottenere dati facilmente comprensibili sulle condizioni igieniche all’interno di un’azienda e sul suo rispetto delle altre condizioni previste dal diritto in materia di derrate alimentari.
- Per ottenere una visione d’insieme sul mercato e sull’esecuzione della legge, di
tanto in tanto la Confederazione deve svolgere studi di mercato, i cui risultati servono alle autorità federali per valutare se sussiste un bisogno di regolamentazione in un determinato settore o se si deve modificare l’esecuzione. Spesso, rilevazioni corrispondenti non sono rappresentative e quindi non consentono al pubblico di trarre conclusioni sulla sicurezza e sulla qualità degli alimenti o degli oggetti d’uso. Anche i risultati di queste rilevazioni devono quindi essere eccettuati dal diritto all’informazione ai sensi del diritto in materia di pubblicità della Confederazione e dei Cantoni (lett. b).
- Il diritto CE prescrive che le aziende del settore alimentare siano controllate in
funzione del rischio. Le aziende sono attribuite a una categoria di rischio in base a vari criteri nonché, di norma, a un’ispezione di base sul posto. Le aziende che appartengono a una categoria di rischio elevato sono controllate più spesso di quelle che comportano solo un rischio basso. Voler concludere in base ai documenti di classificazione delle autorità che una determinata azienda è gestita bene o male può portare a conclusioni errate e di conseguenza a un danno d’immagine ingiustificato per l’azienda in questione. È quindi opportuno escludere dal diritto all’informazione ai sensi del diritto in materia di pubblicità anche i documenti sulla classificazione del rischio delle aziende.
Poiché la legge federale e le leggi cantonali sulla trasparenza prevedono eccezioni analoghe al diritto di consultazione (cfr. art. 7 e 9 cpv. 1 LTras) è ancora all’esame se il catalogo delle eccezioni di cui al capoverso 5 sia effettivamente necessario nella legge sulle derrate alimentari. In ogni modo, i tre settori elencati alle lettere a-c devono essere tolte dal diritto di consultazione.
Capitolo 3: Controllo di derrate alimentari e oggetti d’uso
Sezione 1: Obblighi dell’azienda
Articolo 25 Controllo autonomo
Il nuovo articolo 25 si ispira alle disposizioni sul controllo autonomo del diritto in vigore (art. 23 LDerr) nonché all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.
L’obbligo del controllo autonomo è uno dei pilastri della legislazione sulle derrate alimentari sia ai sensi del diritto svizzero che ai sensi del diritto CE. Ogni persona che fabbrica, tratta, mette in commercio, importa o esporta derrate alimentari o oggetti d’uso deve provvedere, nell’ambito della sua attività, a che le merci siano conformi ai requisiti della legge (cpv. 1).