Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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In deroga al diritto in vigore, si rinuncia a richiedere un’analisi secondo le regole della “buona pratica di fabbricazione” (cfr. art. 23 cpv. 1 LDerr). Dati i sistemi di assicurazione della qualità orientati al processo disponibili oggi, in relazione alla sicurezza delle derrate alimentari l’analisi del prodotto finito non ha più l’importanza che aveva al momento dell’adozione della legge sulle derrate alimentari in vigore. L’attuale sistema della sicurezza delle derrate alimentari parte invece dal presupposto che, di norma, la conformità del prodotto finito alla legge presuppone che anche il processo di fabbricazione sia stato ineccepibile. Tale principio si applica anche in relazione agli oggetti d’uso.
L’obbligo del controllo autonomo riguarda ogni persona che fabbrica, tratta, mette in commercio, importa o esporta derrate alimentari o oggetti d’uso nel quadro della relativa attività. Con il controllo autonomo, ogni anello della catena – dalla fabbricazione alla consegna al pubblico – deve verificare se la merce soddisfa i requisiti della legge.
Come finora, il controllo ufficiale delle derrate alimentari non esonera dall’obbligo del controllo autonomo (cpv. 2). Rispetto al controllo autonomo, il controllo ufficiale delle derrate alimentari è quindi sussidiario.
Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare in dettaglio i requisiti per il controllo autonomo nonché per la sua documentazione. Data la complessità della materia in determinati settori, il Consiglio federale può inoltre stabilire i requisiti minimi relativi alle conoscenze specifiche del responsabile.
Articolo 26 Garanzia della protezione della salute
Come nel diritto CE61, chi constata che derrate alimentari o oggetti d’uso da lui messi in commercio possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non subiscano pregiudizi (cpv. 1). Se vi è motivo di presumere che un alimento o un oggetto d’uso messo in commercio è pericoloso, occorre prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori. Gli alimenti e gli oggetti d’uso in questione vanno immediatamente ritirati dal commercio se altri mezzi di protezione dei consumatori si rivelano insufficienti. I dettagli sugli obblighi dei responsabili saranno disciplinati nelle ordinanze – come finora62.
Per garantire la protezione della salute, il capoverso 2 attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare come e in quali casi al verificarsi di tali situazioni occorra informare le autorità. Il capoverso 2 risponde tra l’altro a una richiesta di una base giuridica esplicita avanzata da anni per disciplinare il richiamo e il ritiro delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
Il capoverso 3 è stato ripreso dal diritto attuale senza modificarne il contenuto (art. 23 cpv. 4 LDerr).
Articolo 27 Rintracciabilità
Gli scandali alimentari degli ultimi anni (BSE e diossina) hanno mostrato che per proteggere i consumatori è estremamente importante identificare l’origine degli alimenti e degli oggetti contaminati con cui entrano in contatto. La rintracciabilità
61 Art. 19 del regolamento (CE) n. 178/2002.
62 Cfr. in proposito art. 54 LGV.