Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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consente in particolare operazioni di ritiro dei prodotti mirate e precise nonché un’informazione adeguata e corretta dei consumatori. È così possibile evitare ulteriori inutili misure di ripristino della sicurezza dei prodotti, come divieti generali della vendita o azioni nazionali di “sgombero” da parte delle autorità esecutive.

La presente proposta di modifica si ispira rigorosamente al diritto CE63 e limita l’obbligo di rintracciabilità alle derrate alimentari, ai materiali e oggetti nonché ai giocattoli. Chiede che tutte le imprese dispongano di sistemi che consentano loro di identificare i propri fornitori nonché le imprese a cui hanno fornito i loro prodotti. Queste informazioni devono poter essere messe a disposizione delle autorità competenti, su richiesta. La disposizione si applica anche agli importatori e agli esportatori: anche loro devono sapere da chi hanno acquistato un prodotto o a chi l’hanno fornito.

Articolo 28 Obbligo di aiuto e d’informazione

Questa disposizione riprende i capoversi 1 e 2 dell’attuale articolo 25 LDerr. Al capoverso 1, il termine “distribuisce” è sostituito da “mette in commercio”, conformemente al diritto CE (cfr. art. 6).

Sezione 2: Controllo ufficiale

Articolo 29 Ispezione e campionatura

Questa disposizione è stata ripresa dal diritto in vigore (cfr. art. 24 LDerr). Il capoverso 1 rispecchia due pilastri del diritto CE in materia di derrate alimentari: in primo luogo i controlli ufficiali degli alimenti devono poter essere svolti lungo l’intera catena di produzione (“dalla stalla alla tavola”)64 e in secondo luogo i controlli ufficiali devono essere effettuati in base ai rischi65. Se il principio “dalla stalla alla tavola” in relazione agli alimenti era già alla base della legge sulle derrate alimentari in vigore, l’obbligo delle autorità esecutive di svolgere controlli in base ai rischi è stato inserito nel diritto svizzero in materia di derrate alimentari nell’ambito del recepimento del diritto CE in materia di igiene nel 2005. Ciò che allora è stato disciplinato a livello di ordinanza è ora ancorato a livello della legge. Un’altra novità è che nella legge è indicato espressamente che i controlli ufficiali possono essere estesi anche a tutte le fasi della produzione degli oggetti d’uso.

Al capoverso 2, il catalogo dei futuri settori da verificare è formulato in modo aperto. Gli organi di controllo verificano in generale se sono rispettate le disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari. Sussiste così la garanzia che tutti i fattori determinanti per la sicurezza degli alimenti o dei prodotti siano effettivamente sottoposti a una verifica nell’ambito del controllo ufficiale. A differenza del diritto in vigore, non è più previsto che di norma i controlli ufficiali debbano avvenire per campione. Al posto del controllo per campione subentra il controllo basato sui rischi.

63 Regolamenti (CE) n. 178/2002 (art. 18) e (CE) n. 1935/2004 (art. 17) e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 gennaio 2008, sulla sicurezza dei giocattoli, COM(2008) 9 def. (art. 8).

64 Art. 1 cpv. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.

65 Art. 3 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 882/2004.