Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Anche i capoversi 3 e 4 sono formulati in modo più ampio rispetto agli attuali capoversi 2 e 3 dell’articolo 24 LDerr. Anche qui, gli organi di controllo devono avere la possibilità di consultare tutti i documenti e accedere a tutti i luoghi che assumono rilievo per la sicurezza delle derrate alimentari o dei prodotti. È stata soppressa l’attuale restrizione, in deroga al diritto CE, secondo cui il controllo delle derrate alimentari può aver luogo solo “durante le ore usuali d’esercizio”. In casi gravi è inammissibile che l’orario di apertura impedisca un controllo.

Con la norma di delega di cui al capoverso 5, il Consiglio federale ha la possibilità di recepire nelle ordinanze svizzere i dettagli del regolamento (CE) n. 882/2004. Il diritto CE prevede ad esempio che determinati controlli delle aziende che utilizzano alimenti di origine animale e quindi sono soggette all’obbligo di autorizzazione (cfr. art. 12) siano svolti sistematicamente. Per allineare il diritto svizzero al diritto CE, le ordinanze svizzere sono già state completate in occasione del recepimento del diritto CE in materia di igiene nel 2005 (art. 59 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200566 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari). Con la presente modifica è creata, a posteriori, la base giuridica necessaria.

Articolo 30 Metodi di ispezione

Il nuovo articolo 30 ricalca da vicino l’attuale articolo 22 LDerr. Al capoverso 1 è stato soppresso il termine di “additivi” poiché secondo la nuova definizione in futuro gli additivi saranno considerati alimenti (cfr. art. 4 cpv. 1).

I metodi di analisi applicabili nell’ambito delle ispezioni degli alimenti e degli oggetti d’uso sono disciplinati ai capoversi 2 e 3. Analogamente al diritto CE, in futuro saranno sempre più spesso inseriti nelle ordinanze metodi di analisi vincolanti. La possibilità del Consiglio federale di dichiarare vincolanti singole parti del manuale delle derrate alimentari, prevista ai sensi del diritto in vigore, non riveste quindi più la stessa importanza come nel diritto in vigore.

Articolo 31 Ispezione delle carni e degli animali da macello

Conformemente al diritto CE67, in futuro le carni di animali selvatici allevati come animali da reddito saranno sempre sottoposte a controlli ufficiali, anche se gli animali selvatici non sono macellati “in grande quantità” (cfr. il testo dell’attuale art. 26 cpv. 1 lett. b LDerr). Per il resto, il contenuto della disposizione è ripreso dal diritto attuale senza modifiche.

Articolo 32 Risultato del controllo

Questa disposizione corrisponde ai capoversi 3 e 4 dell’attuale articolo 25 LDerr. La novità sta nel fatto che la comunicazione del risultato non deve più necessariamente essere consegnata all’interessato nel luogo di controllo. Ciò semplifica il lavoro degli organi di controllo, che oggi lavorano spesso con il computer, ma non sempre hanno la possibilità di stampare i documenti sul posto.

66 RS 817.025.21.

67 Allegato I sezione IV capo VII del regolamento (CE) n. 854/2004.