Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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Articolo 33 Contestazioni
A differenza del diritto in vigore si rinuncia a un elenco esaustivo dei possibili motivi di contestazione (cfr. art. 27 cpv. 1 e 2 LDerr). Nella pratica è emerso che in questo modo varie situazioni non erano contestate non potendo essere classificate in nessuna delle categorie dell’articolo 27 LDerr. Nell’ambito del diritto attuale sono sorti problemi ad esempio in caso di violazione al divieto di consegna di alcol a minori. La regolamentazione proposta offre un maggior margine di manovra in casi del genere.
Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso destinati all’esportazione o alla riesportazione sono contestati dagli organi di controllo se non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 368.
Sezione 3: Provvedimenti
Articolo 34 Merci contestate
Questa disposizione precisa i provvedimenti che possono essere ordinati in presenza di merci contestate. Come per i motivi di contestazione, anche in relazione alle misure la nuova regolamentazione prevede un maggior margine di manovra rispetto al diritto attuale. Le misure devono servire a ripristinare la situazione legale (cpv. 1). In proposito, la Costituzione federale prescrive che l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.). Ciò vale senza restrizioni anche nell’ambito delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. In quest’ottica, anche la nuova regolamentazione permette di associare delle condizioni alle decisioni, esigere l’eliminazione da parte dei responsabili o ordinare altre azioni a carico dei responsabili (cpv. 2).
Secondo i nuovi capoversi 3 e 4, l’attuale capoverso 2 e il secondo periodo del capoverso 4 dell’articolo 28 LDerr devono restare applicabili anche in base al nuovo diritto. L’attuale capoverso 3 e il primo periodo del capoverso 4 dell’articolo 28 LDerr non possono essere ripresi perché il nuovo diritto non distingue più tra valori limite e valori di tolleranza.
Anche il capoverso 5 è stato ripreso dal diritto in vigore senza modificarne il contenuto, ma è stato completato con lo strumento della rispedizione previsto dal diritto CE (cfr. art. 21 del regolamento (CE) n. 882/2004). Tale rispedizione deve essere organizzata dall’interessato e presuppone il consenso del responsabile della spedizione e dell’autorità svizzera competente. Quest’ultima rilascia l’approvazione solo se anche l’autorità competente del Paese di origine o di destinazione ha dato il proprio consenso. I costi della rispedizione sono a carico dell’interessato.
Articolo 35 Contestazioni non riferite alle merci
Questa disposizione riguarda i provvedimenti che possono essere ordinati in caso di contestazioni che non riguardano merci. Rispetto al diritto attuale, anche questa disposizione è formulata in modo più aperto. Si rinuncia a un elenco dei possibili oggetti di contestazione (cpv. 1).
68 Per i dettagli cfr. commenti all’articolo 3.