Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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Al capoverso 2 sono aggiunti gli impianti (impianti dell’acqua potabile, bagni, captazioni di sorgenti, docce, ecc.). Le esperienze con l’attuale articolo 29 capoverso 2 LDerr hanno infatti evidenziato una lacuna in quest’ambito.
Il capoverso 3 è ripreso dal diritto in vigore senza modifiche.
Articolo 36 Misure cautelari
Il contenuto di questa disposizione corrisponde al diritto attuale69. Negli anni scorsi se ne è fatto uso segnatamente in occasione di crisi alimentari provenienti dall’estero. Essa permette di ritirare dal mercato invii di merci sospette e sbloccarli nuovamente se le analisi mostrano che tali merci sono sicure.
Articolo 37 Denuncia
Il capoverso 1 di questa disposizione riprende l’attuale articolo 31 LDerr.
Il capoverso 2 è stato modificato nel senso che la rinuncia a una denuncia penale non deve comportare necessariamente – come nel diritto attuale – un ammonimento e che non si parla più di casi di gravità particolarmente esigua. Nella pratica è emerso che spesso gli obiettivi perseguiti con la presente legge (cfr. art. 1) possono essere raggiunti meglio con contatti tra le autorità esecutive e i controllati che non con misure repressive. Quanto alla possibilità di una denuncia penale, alle autorità esecutive deve essere lasciato un ampio potere discrezionale, da esercitare tuttavia rispettando i principi dell’uguaglianza davanti alla legge e del divieto di arbitrarietà nonché gli altri principi costituzionali.
Capitolo 4: Esecuzione
Sezione 1: Confederazione
Articolo 38 Importazione, esportazione e riesportazione
L’attuale articolo 32 LDerr – tranne il capoverso 2 - è ripreso senza modificarne il contenuto. Il capoverso 2 diventa superfluo poiché oggi il controllo dei medicamenti veterinari è disciplinato in modo esaustivo dalla legislazione sugli agenti terapeutici, contrariamente alla situazione al momento dell’adozione della legge sulle derrate alimentari del 9 ottobre 1992.
Come già indicato nei commenti all’articolo 2 capoverso 1, si rinuncia alla nozione di transito. Al suo posto sono utilizzati i termini di esportazione e riesportazione.
Articolo 39 Limitazioni dell’importazione
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 36 LDerr. Vi è tuttavia un elemento nuovo: la competenza di emanare restrizioni alle importazioni non spetta più al Dipartimento, bensì all’ufficio federale competente. È così assicurata una maggior flessibilità, che può essere utile segnatamente in caso di crisi. Tale flessibilità è indispensabile anche in caso di integrazione della Svizzera nei sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell’UE, dal momento che in tal caso le
69 Cfr. art. 30 LDerr.