Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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decisioni della Commissione europea devono poter essere attuate al più presto possibile.
In caso di dubbi sul rispetto dei requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimentari da parte di alimenti o oggetti d’uso da importare, l’ufficio federale competente deve poter ordinare che l’importatore presenti una corrispondente attestazione di un organismo attendibile (cpv. 2). Tale attestazione può anche contribuire al rilascio di un invio sequestrato ai sensi dell’articolo 36. Anche la Commissione europea si avvale spesso di questo strumento in caso di crisi per avere una certa garanzia che le merci importate nell’area UE corrispondano alle prescrizioni CE. Le decisioni emanate dalla Commissione europea devono poter essere attuate immediatamente dalla Svizzera. Ciò vale segnatamente nei settori in cui i controlli alla frontiera tra la Svizzera e l’UE sono già stati aboliti e la Svizzera assicura il controllo delle derrate alimentari alla frontiera esterna del mercato interno esteso alla Svizzera per conto dell’UE (aeroporti di Zurigo e Ginevra).
L’Ufficio competente deve avere la possibilità – a seconda delle circostanze – di emanare questi ordini sotto forma di ordinanza o di decisione generale.
Articolo 40 Ricerca delle basi scientifiche
Per poter verificare il rispetto del diritto in materia di derrate alimentari, gli uffici federali competenti devono poter effettuare le rilevazioni necessarie direttamente o in collaborazione con i Cantoni. Si pensi ad esempio a controlli mirati delle merci, i cui risultati rivelino se nell’ambito del piano di controllo nazionale70 sono necessari controlli mirati per determinati gruppi di merci o se in un determinato settore occorra intervenire a livello normativo.
Articolo 41 Esecuzione nell’esercito
Questa disposizione corrisponde all’articolo 35 LDerr in vigore. L’articolo è stato ripreso con lo stesso contenuto.
Articolo 42 Sorveglianza e coordinamento
L’articolo 36 LDerr in vigore è stato sostanzialmente ripreso. Gli unici elementi nuovi sono i seguenti:
- Capoverso 2: la Confederazione deve poter coordinare le misure esecutive dei
Cantoni e la loro attività d’informazione nei casi in cui sussiste un interesse a un’esecuzione o a un’attività d’informazione unitaria a livello nazionale. Secondo il diritto attuale, un coordinamento è possibile solo se “sussiste un interesse nazionale”. Questo criterio ha dato adito a varie discussioni e non contribuisce a fare chiarezza. Per questo motivo è eliminato.
- Capoverso 3 lettera d: gli articoli 13 e 41 del regolamento (CE) n. 882/2004
obbligano gli Stati membri a elaborare un piano di emergenza nonché un piano di controllo nazionale. Tali piani servono all’adempimento del mandato di coordinare le misure esecutive dei Cantoni stabilito al capoverso 2, ma consentono anche di coordinare le attività delle autorità federali.
70 Cfr. art. 64 ODerr.