Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
- Capoverso 5: disposizioni applicabili alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso
figurano non solo nella legge sulle derrate alimentari, bensì anche in altre leggi federali. Nell’ambito della loro esecuzione possono verificarsi problemi di delimitazione o doppioni con la legge sulle derrate alimentari. Il capoverso 5 attribuisce quindi al Consiglio federale la competenza di coordinare l’esecuzione delle principali leggi in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso. Negli ultimi anni è emerso che sussiste un fabbisogno di coordinamento anche tra gli organi di controllo competenti per la legge sulle derrate alimentari e i medici cantonali. Per questo motivo, nel catalogo di cui al capoverso 5 è inserita anche la legge del 18 dicembre 197071 sulle epidemie.
Articolo 43 Disposizioni esecutive del Consiglio federale
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 37 LDerr. È ripresa nel presente disegno di legge senza modificarne il contenuto.
Articolo 44 Prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale
Considerando la revisione in corso della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio nonché i negoziati tra la Svizzera e la CE su un accordo nel settore alimentare, è importante armonizzare le prescrizioni tecniche svizzere al diritto dei nostri principali partner commerciali72. Nel settore degli alimenti e degli oggetti d’uso, il nostro partner principale è la CE. Per far sì che sia chiaro che il mandato al Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive comprende anche prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale, i capoversi 1 e 2 dell’articolo 38 LDerr in vigore sono precisati in tal senso (cpv. 1 e 2).
Quanto alle prescrizioni e norme da lui dichiarate applicabili, il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di autorizzare l’ufficio federale competente a stabilire e porre in vigore la versione definitiva mediante un’ordinanza, purché si tratti di adeguamenti di dettagli tecnici d’importanza secondaria. Questa soluzione flessibile consente un adeguamento rapido del diritto svizzero in materia di derrate alimentari alle normative tecniche dettagliate del diritto CE, adeguate costantemente.
Articolo 45 Collaborazione internazionale
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 38 capoverso 3 LDerr. È ripreso nel presente disegno senza modifiche.
Rispetto a oggi, il capoverso 2 dà al Consiglio federale anche la possibilità di riconoscere, a livello di ordinanza, determinati esami, ispezioni o valutazioni svolti all’estero nonché i corrispondenti rapporti e certificati stranieri e simili. Se la Svizzera riuscirà ad aderire ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti dell’UE, potrebbe ad esempio essere necessario riconoscere anche per la Svizzera autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri dell’UE o dalla Commissione europea oppure valutazioni dei rischi formulate dall’EFSA. Saranno i processi politici interni nonché i negoziati con la Commissione europea su un accordo nel settore alimentare a mostrare se la Svizzera lo vorrà effettivamente e, in caso affermativo, se avrà anche la possibilità di farlo.
71 RS 818.101.
72 Cfr. in proposito anche art. 4 cpv. 2 LOTC.