Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Il capoverso 3 corrisponde alla prima frase dell’attuale articolo 38 capoverso 4 LDerr.

Il capoverso 4 si ispira al resto dell’articolo 38 capoverso 4 LDerr. Siccome in virtù dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 nonché dell’accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli73 la Commissione CE svolge annualmente ispezioni in Svizzera per controllare il rispetto del suo diritto in materia di alimenti e mangimi nonché le sue disposizioni sulla salute degli animali, ai servizi ufficiali svizzeri competenti è attribuito il mandato di partecipare a tali ispezioni se avvengono in concomitanza con misure di apertura o di mantenimento del mercato.

Viceversa, al capoverso 5 è creata una base giuridica volta a consentire anche alle autorità svizzere di partecipare a ispezioni all’estero se sono svolte in concomitanza con l’autorizzazione di Paesi fornitori o di aziende.

Sezione 2: Cantoni

Articolo 46 Controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso

I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 40 capoverso 1 LDerr. La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nonché le competenze dei Cantoni restano invariate con la nuova legge.

Il capoverso 3 ricalca l’articolo 40 capoverso 6 LDerr. Quale nuovo elemento è richiesto che i laboratori privati incaricati dal controllo ufficiale delle derrate alimentari di analizzare campioni devono essere accreditati. Questo requisito scaturisce dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il testo del capoverso 4 ricalca quello dell’attuale articolo 40 capoverso 2 LDerr. Quale nuovo elemento, i Cantoni sono tenuti a fare appello a ispettori dell’acqua potabile appositamente formati per il controllo dell’acqua potabile.

I capoversi 5 e 6 sono ripresi dal diritto attuale senza modifiche. Corrispondono agli articoli 39 e 40 capoverso 3 LDerr.

Articolo 47 Coordinamento e direzione

Se la Confederazione non stabilisce diversamente, sul loro territorio i Cantoni sono responsabili del coordinamento del controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori (cpv. 1). In quest’ambito, i Cantoni devono in particolare provvedere affinché i controlli veterinari e i controlli degli alimenti siano coordinati e non si verifichino doppioni o lacune.

Siccome il campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari va dalla produzione di alimenti e oggetti d’uso alla loro consegna ai consumatori, vari Cantoni si sono chiesti se il raggruppamento degli uffici veterinari e alimentari non permetterebbe maggiori sinergie e risparmi di risorse, segnatamente in relazione agli alimenti. Tale raggruppamento è già una realtà in vari Cantoni (AG, ZG, FR, SG, ecc.). Il capoverso 2 chiarisce che la legge sulle derrate alimentari non si oppone a tali raggruppamenti. È tuttavia importante che il controllo delle derrate alimentari

73 RS 0.916.026.81.