Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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resti diretto dal chimico cantonale e il controllo veterinario dal veterinario cantonale. Ciò non deve però impedire ai Cantoni di subordinarli amministrativamente a un’altra persona all’interno di un servizio ufficiale (cpv. 3 e 4).

Le problematiche complesse nei due settori presuppongono che siano diretti da una persona che possa attuare scientificamente le decisioni prese e disponga della competenza tecnica necessaria per far fronte alle crisi. Anche in futuro, quindi, chi intende dirigere questi settori dovrà svolgere una formazione corrispondente (cfr. art. 48s).

È mantenuta la competenza dei Cantoni di affidare il controllo della trasformazione delle carni al veterinario cantonale o a un veterinario designato dal Cantone, introdotta con la modifica del 5 ottobre 200774 della legge sulle derrate alimentari.

Il capoverso 5 corrisponde alla disposizione dell’articolo 45 capoverso 4, prevista per i servizi federali.

Sezione 3: Requisiti del personale degli organi di controllo, formazione e perfezionamento

Articolo 48 Requisiti del personale degli organi di controllo

Il contenuto di questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 41 capoverso 1 LDerr.

Articolo 49 Formazione e perfezionamento

Il capoverso 1 riprende l’attuale articolo 41 capoverso 2 LDerr.

Anche il capoverso 2 corrisponde al diritto attuale (cfr. art. 34 lett. c LDerr), mentre i capoversi 3 e 6 vogliono dare più flessibilità alle autorità federali rispetto al diritto in vigore in relazione allo svolgimento degli esami. Da un lato l’autorità federale competente deve poter affidare l’organizzazione e lo svolgimento degli esami come finora a una commissione d’esame da lei istituita (cpv. 3), dall’altro deve però anche poter riconoscere formazioni e diplomi offerti da università o altre istituzioni (cpv. 6). La competenza di nominare commissioni d’esame non deve più spettare come finora al Dipartimento competente, bensì al servizio federale competente.

Questa apertura è necessaria perché nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione75 concluso con la CE la Svizzera si è impegnata a prevedere il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri attestati di capacità.

Se gli esami sono affidati a una commissione d’esame, il Consiglio federale disciplina la procedura di svolgimento di tali esami (cpv. 4).

Come finora (cfr. l’attuale art. 41a cpv. 3 LDerr), la Confederazione può incaricare i Cantoni di svolgere gli esami di persone che assicurano determinate funzioni nell’ambito dell’esecuzione delle presente legge (cpv. 5).

74 RU 2008 785 788; FF 2006 5815.

75 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681).