Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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Sezione 4: Prescrizioni esecutive speciali
Articolo 50 Avvertimento al pubblico
Se sono stati consegnati derrate alimentari o oggetti d’uso non sicuri a un numero indeterminato di consumatori, anche in base al nuovo diritto le autorità esecutive sono tenute ad agire (cpv. 1; attuale art. 43 cpv. 1 LDerr).
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 43 capoverso 3 LDerr e stabilisce che, quando è minacciata la popolazione di più Cantoni, l’informazione e la diffusione di norme comportamentali spetta alle autorità federali. Per evitare informazioni contraddittorie è importante che ogni volta che il pericolo supera la cornice locale la Confederazione assuma anche il coordinamento dell’informazione.
Nell’ambito dell’informazione del pubblico bisogna prestare particolare attenzione al principio della proporzionalità. È opportuno ricorrere ai media se incombono gravi pericoli per la salute. Nei casi di portata minore può essere sufficiente ad esempio l’informazione attraverso il sito Internet dell’autorità competente (cpv. 3).
Secondo il capoverso 4, prima di rivolgersi al pubblico le autorità esecutive devono consultare i fabbricanti, gli importatori, i distributori o i venditori nonché le organizzazioni dei consumatori (corrisponde all’attuale art. 43 cpv. 2 LDerr). Tali consultazioni sono importanti perché l’informazione delle autorità al pubblico può rappresentare una perdita d’immagine o addirittura un crollo del fatturato per l’impresa in questione. Se un ritardo può costituire un pericolo ed è opportuno agire immediatamente, è possibile rinunciare a una consultazione.
L’articolo 50 e l’articolo 54 capoverso 1 lettera c ODerr si completano a vicenda. Conformemente al’articolo 54 capoverso 1 lettera c ODerr, anche i privati che mettono in commercio derrate alimentari o oggetti d’uso sono soggetti a un obbligo d’informazione se il responsabile deve supporre che alimenti o oggetti d’uso importati, fabbricati, trasformati o consegnati da un’azienda possono aver messo in pericolo la salute o possono metterla in pericolo e le derrate alimentari o gli oggetti d’uso in questione non sottostanno più al controllo diretto dell’azienda. In questi casi, le autorità esecutive non devono obbligatoriamente essere loro a informare, ma possono incaricare di farlo coloro che hanno messo in commercio le derrate alimentari o gli oggetti d’uso (cpv. 5). Le autorità esecutive devono però verificare se l’informazione è chiara e diffusa in misura sufficiente per escludere pericoli per la salute. In caso negativo, devono provvedere loro stesse all’informazione della popolazione.
Articolo 51 Collaborazione di terzi
Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 43a LDerr.
Capitolo 5: Finanziamento
Articolo 52 Ripartizione dei compiti
Il presente disegno non modifica la ripartizione dei costi d’esecuzione della legge sulle derrate alimentari. Secondo il capoverso 1, la Confederazione e i Cantoni continuano ad assumere i costi nella loro sfera di competenza.