Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Il capoverso 2 è invece nuovo. Questa disposizione corrisponde all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 882/2004 e chiede che i Cantoni mettano a disposizione adeguati mezzi finanziari per il controllo ufficiale. Se la Svizzera intende partecipare ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE ed eventualmente abolire i controlli alle frontiere verso l’Unione europea, devono essere disponibili i mezzi necessari per poter svolgere i controlli previsti dal diritto CE.

La partecipazione della Svizzera ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE presuppone che la Svizzera designi dei laboratori di riferimento che collaborino con i laboratori di riferimento della CE. Essi devono assicurare la trasmissione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento alle autorità competenti e ai laboratori nazionali ufficiali (art. 33 cpv. 2 lett. a e d del regolamento (CE) n. 882/2004). La gestione di un laboratorio di riferimento è però associata anche ad altri compiti supplementari. I laboratori di riferimento devono ad esempio coordinare, nella loro sfera di competenza, le attività dei laboratori nazionali ufficiali, se del caso organizzare test comparativi tra i laboratori nazionali ufficiali nonché offrire assistenza scientifica e tecnica all’autorità competente (cfr. loc.cit. lett. b e c nonché e e f). Siccome anche la Confederazione è interessata alla partecipazione della Svizzera ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE, il capoverso 3 stabilisce che la Confederazione sostiene finanziariamente i Cantoni per le spese sostenute nell’ambito di questi compiti speciali.

Articolo 53 Emolumenti

Il principio secondo cui il controllo delle derrate alimentari deve essere sostanzialmente esente da emolumenti è mantenuto anche nel nuovo diritto (cpv. 1).

Al capoverso 2 figurano le deroghe all’esenzione da emolumenti.

La lettera a del capoverso 2 ricalca l’attuale articolo 45 capoverso 2 lettera c LDerr. Nella pratica è tuttavia emerso che l’obbligo di riscuotere emolumenti in tutti i casi di contestazione ha fatto sì che le autorità di controllo rinunciavano a contestare violazioni della legge. Gli emolumenti a carico degli interessati erano spesso sproporzionati rispetto alla fattispecie contestata e non servivano certo a favorire buoni rapporti tra il controllo delle derrate alimentari e gli interessati. Nell’ambito del presente disegno si propone quindi che le autorità di controllo riscuotano emolumenti solo se le violazioni della legge constatate contrastano in misura determinante con gli obiettivi perseguiti dalla legge sulle derrate alimentari – e cioè la protezione della salute e la protezione dagli inganni in relazione a derrate alimentari e oggetti d’uso. Presumibilmente, la disposizione proposta farà sì che si contesterà di più anche nei Cantoni che finora contestavano solo poche situazioni, il che dovrebbe ravvicinare, proporzionalmente, il numero di contestazioni dei Cantoni, che oggi varia fortemente da un Cantone all’altro.

Conformemente al principio di causalità, la lettera b consente di riscuotere emolumenti in caso di contestazioni ripetute o controlli successivi nei casi in cui per la prima contestazione non erano stati riscossi emolumenti – in virtù delle deroghe di cui al capoverso 2.

Le lettere c e d corrispondono all’articolo 45 capoverso 2 lettere a e abis.

Dal 1° gennaio 2009 sono stati aboliti i controlli alle frontiere tra la Svizzera e l’UE per le derrate alimentari di origine animale. In futuro, le autorità federali controlle-