Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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ranno ancora le derrate alimentari di origine animale provenienti da Paesi terzi solo agli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Le derrate alimentari di origine animale che entrano in Svizzera attraverso questi aeroporti hanno libero accesso all’intero mercato interno europeo. I due aeroporti rappresentano quindi una frontiera esterna del mercato interno europeo. Per questo motivo, nell’ambito dell’accordo bilaterale in materia di veterinaria76 è stato convenuto con la CE che i controlli svolti dalle autorità federali corrispondono allo standard degli altri controlli svolti alle frontiere esterne della CE. Ciò presuppone anche che per questi controlli siano riscossi gli emolumenti minimi stabiliti dalla CE77. La base giuridica necessaria figura al capoverso 2 lettera e.

Il capoverso 2 lettera f ricalca l’attuale articolo 45 capoverso 2 lettera d. Non è mantenuta la limitazione secondo cui per le prestazioni e i controlli speciali non eseguiti d’ufficio possono essere riscossi emolumenti solo se hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo. Se la Svizzera intende aderire ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE, le autorità di controllo devono disporre di risorse sufficienti per svolgere i controlli previsti dal diritto CE. Di fronte alla scarsità delle risorse che si sta delineando è impensabile svolgere servizi o controlli richiesti da terzi senza riscuotere emolumenti. Sempre in quest’ottica è soggetto a emolumento anche il rilascio di certificati di esportazione.

Il contenuto del capoverso 2 lettera g è identico a quello dell’attuale articolo 45 capoverso 2 lettera e LDerr, ma è stato formulato in modo più logico.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 45 capoverso 3 LDerr.

Capitolo 6: Trattamento dei dati

Articolo 54 Trattamento e scambio di dati personali

Ai fini dell’esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari, gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno bisogno di informazioni reciproche. In caso di problemi in uno stabilimento alimentare, un organo esecutivo cantonale deve poter eventualmente informare un organo esecutivo di un altro Cantone o le autorità federali.

È possibile che debbano anche essere trattati dati personali degni di particolare protezione, essenzialmente dati sulla salute e su sanzioni amministrative e penali (v. art. 3 lett. c LPD). Tali dati sono generati in caso di sintomi di malattia, come intossicazioni alimentari, o se occorre verificare reazioni allergiche a determinati alimenti o cosmetici e soprattutto in caso di sanzioni di carattere amministrativo e penale.

All’articolo 17, la legge federale sulla protezione dei dati78 (LPD) prevede che per il trattamento di dati da parte di autorità federali è necessaria una base legale. Questa base è fornita dai capoversi 1 e 2. Sono tuttavia consentiti unicamente i trattamenti di dati legati all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Nell’ambito

76 Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008 , concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo, GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.

77 Cfr. art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004.

78 RS 235.1.