Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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del trattamento dei dati devono inoltre essere rispettati i principi generali della legislazione sulla protezione dei dati.
Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli in merito alla forma e al contenuto del trattamento e dello scambio di dati personali.
Secondo il capoverso 4, il Consiglio federale può anche prevedere lo scambio di dati con altre organizzazioni e persone se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione della legge. La produzione di alimenti e oggetti d’uso è un’attività molto complessa ed esigente, che può coinvolgere vari settori. Possono essere coinvolti veterinari cantonali, uffici dell’agricoltura, Swissmedic, la polizia economica locale nonché numerose altre autorità. Le autorità federali collaborano anche con associazioni dell’industria nonché con organizzazioni dei consumatori.
I dati dovranno essere trattati dalla Confederazione e dai Cantoni in un sistema unitario (art. 56). È necessaria una base nella legge anche per far sì che le autorità coinvolte possano consultare i dati reciprocamente (v. art. 19 cpv. 3 LPD). Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli della procedura di richiamo dei dati (cpv. 5).
Il capoverso 6 precisa che in relazione all’assistenza amministrativa è applicabile quale lex generalis l’articolo 21 LOTC, mentre l’articolo 54 completa le disposizioni corrispondenti con disposizioni di diritto speciale.
Articolo 55 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali
Se la Svizzera intende partecipare ai sistemi europei della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti, sarà indispensabile collaborare non solo in Svizzera, bensì anche con le autorità straniere. In caso di problemi nell’UE o a una frontiera esterna dell’UE è fondamentale la rapidità dell’informazione. In futuro è presumibile che spesso gli avvertimenti al pubblico (v. art. 50) si baseranno anche su informazioni ricevute dalle autorità federali attraverso i sistemi di allarme rapido RASFF o RAPEX della CE. Il capoverso 1 attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli corrispondenti.
I dati personali degni di particolare protezione non devono tuttavia essere trasmessi all’estero. Solo in casi eccezionali, il fatto che un’impresa sia stata oggetto di sanzioni amministrative o penali o meno assume rilievo per la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. Nei casi gravi si può sempre ancora ricorrere ai consueti strumenti dell’assistenza giudiziaria. Nella misura in cui la Svizzera si è tuttavia impegnata nell’ambito del diritto internazionale a mettere a disposizione tali dati, il diritto internazionale prevale sul diritto svizzero. La seconda condizione, e cioè il fatto di scongiurare un pericolo imminente per la vita o l’integrità personale, corrisponde alla clausola generale di polizia, applicabile per principio all’intero diritto svizzero (cpv. 2).
In merito alla comunicazione transfrontaliera di dati personali è fatto salvo l’articolo 6 della legge sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda il rapporto tra l’articolo 55 e le disposizioni concernenti l’assistenza amministrativa internazionale di cui all’articolo 22 LOTC si applicano inoltre per analogia i commenti all’articolo 54 capoverso 6 (cpv. 3).