Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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3. Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
Come indicato al numero 1.6, il presente disegno di legge mira tra l’altro a rafforzare le competenze della Confederazione nell’ambito del coordinamento delle autorità esecutive e delle relazioni internazionali.
La Confederazione deve inoltre poter rilevare e analizzare i dati scientifici necessari per l’applicazione e l’ulteriore sviluppo della presente legge, effettuare studi per sorvegliare il mercato e l’esecuzione della presente legge, da sola o in collaborazione con i Cantoni, nonché partecipare alla formazione e al perfezionamento degli organi di controllo.
Tutti questi sforzi dovranno consentire – in un secondo tempo – la partecipazione della Svizzera ai sistemi della sicurezza delle derrate alimentari e dei prodotti della CE e la soppressione dei controlli alle frontiere per i prodotti importati dall’UE o dallo SEE.
L’introduzione o lo svolgimento di tutti questi compiti nuovi o ampliati richiederà nuove risorse finanziarie o umane nei seguenti settori:
- La gestione di laboratori di riferimento ai sensi dell’articolo 42 capoverso 4
comporterà una spesa di circa 500'000 franchi a carico della Confederazione: dovranno essere attribuiti circa 20 temi speciali, per ciascuno dei quali la Confederazione verserà un sostegno di 25'000 franchi (cfr. art. 52).
- I laboratori di riferimento saranno seguiti dalle autorità federali e dovranno
essere coordinati (contratti, assegnazione dei mandati, rapporti annuali, ecc.). Le autorità federali dovranno assumere il ruolo di piattaforma girevole tra la Commissione CE e i laboratori di riferimento nazionali90. A tal fine sarà necessaria una persona in più.
- Ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione CE
effettua ispezioni nei Paesi terzi che forniscono alimenti all’UE per verificare la conformità delle prescrizioni giuridiche di questi Paesi con il diritto CE nonché i loro sistemi di sicurezza alimentare. Anche la Svizzera è oggetto di tali ispezioni, due o tre volte l’anno. La loro organizzazione è complessa e richiede una preparazione e un trattamento a posteriori intensi. Eventuali lacune devono essere eliminate immediatamente per evitare che l’UE limiti le esportazioni verso il suo territorio. Se la Svizzera intende continuare a esportare alimenti nell’UE, deve mettere a disposizione le risorse necessarie per effettuare queste ispezioni e trarne le conseguenze. Per l’assistenza organizzativa e tecnica in occasione delle ispezioni, in base alle esperienze fatte finora sono necessari due posti a tempo pieno.
- I costi per il sistema informatico centrale previsto all’articolo 56 potranno essere
quantificati solo quando si saprà esattamente quali dati saranno rilevati, chi avrà accesso al sistema e come funzionerà il sistema. Una stima sarà richiesta al Consiglio informatico della Confederazione a tempo debito.
90 In merito ai compiti corrispondenti cfr. commenti all’art. 52.