Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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Sezione 5a: Forme di comportamento di mercato vietate

Art. 33e Sfruttamento di informazioni insider

Le caratteristiche di fattispecie di questa disposizione del diritto di vigilanza corrispondono alle caratteristiche di fattispecie del diritto penale ai sensi dell’articolo 44a (cfr. commento all’art. 44a).

Non devono essere eseguite procedure parallele di diritto di vigilanza e di diritto penale nei casi in cui la FINMA avvia una procedura nei confronti di una persona non assoggettata fondandosi sull’articolo 33e e il Ministero pubblico della Confederazione avvia simultaneamente un procedimento penale ai sensi dell’articolo 44a. In questi casi è necessario che la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione si intendano e coordinino la procedura conformemente all’articolo 38 capoverso 2 LFINMA.

Art. 33f Manipolazione dei corsi

Le caratteristiche di fattispecie di questa disposizione del diritto di vigilanza corrispondono alle caratteristiche di fattispecie del diritto penale ai sensi dell’articolo 44b (cfr. commento all’art. 44b).

Non devono essere eseguite procedure parallele di diritto di vigilanza e di diritto penale nei casi in cui la FINMA avvia una procedura nei confronti di una persona non assoggettata fondandosi sull’articolo 33f e il Ministero pubblico della Confederazione avvia simultaneamente un procedimento penale ai sensi dell’articolo 44b. In questi casi è necessario che la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione si intendano e coordinino la procedura conformemente all’articolo 38 capoverso 2 LFINMA.

Art. 33g Altri comportamenti di mercato vietati

I comportamenti vietati dal presente articolo sono esaustivi e valgono per tutti i partecipanti al mercato. Si tratta di comportamenti il cui potenziale di danno per la funzionalità del mercato dei capitali è molto elevata rispetto ad altri comportamenti.

Variante A:

Con questa variante sono vietate tutte le transazioni che vengono effettuate con l’intento di ingannare il mercato. Alla FINMA sarà esplicitamente affidata la competenza di precisare quali sono i comportamenti vietati e di delimitarli dalle transazioni lecite.

Variante B:

Dal punto di vista della legislazione in materia di vigilanza, con questa variante sono vietati determinati comportamenti. Si tratta di manipolazione dei volumi di trattazione, di scalping, nonché di front running e di parallel running47. Questa lista è esaustiva.

47 Cfr. note n. 10, 11, 29 e 30.