Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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Sezione 5b: Procedura nei confronti delle persone non assoggettate
La presente sezione prevede espressamente che la FINMA può avviare un procedimento per violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g nei confronti delle persone non assoggettate e infliggere loro sanzioni. Poiché l’articolo 3 LFINMA prevede che sottostanno a vigilanza le persone e gli istituti assoggettati, per motivi di certezza del diritto è necessaria una base legale in virtù della quale la FINMA possa avviare procedure e infliggere sanzioni alle persone non assoggettate.
Alle procedure nei confronti delle persone assoggettate si applicano le disposizioni della LFINMA.
Art. 33h Competenza e procedura
Cpv. 1
Il presente capoverso statuisce la competenza della FINMA nella procedura per violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g nei confronti delle persone non assoggettate.
Cpv. 2
Se si rivelano indizi di una violazione degli articoli 20, 33e, 33f o33g e la FINMA apre una procedura, essa ne dà avviso all’interessato.
L’avviso dell’apertura di una procedura è destinato a creare trasparenza nei confronti dell’interessato. Nel caso delle persone non assoggettate tale avviso assume un rilievo maggiore che in quello delle persone assoggettate (cfr. art. 30 LFINMA). La FINMA informa l’interessato dell’archiviazione della procedura fondandosi sulle medesime considerazioni.
L’apertura di una procedura amministrativa ai sensi della presente disposizione deve essere delimitata rispetto all’attività informale di vigilanza. Il modo di procedere dell’autorità di vigilanza è retto dalla legge federale sulla procedura amministrativa, con la concessione di tutti i diritti di parte. L’apertura come tale della procedura costituisce tuttavia un’attività interna e non pertanto una decisione impugnabile.
Cpv. 3
La procedura nei confronti delle persone non assoggettate è retta dalla PA.
Le parti hanno l’obbligo di cooperare (art. 13 PA). Le parti, come pure i loro uffici di revisione e le persone e imprese che vi detengono partecipazioni determinanti sottostanno inoltre all’obbligo di informare (art. 33i).
Art. 33i Obbligo di informare
La presente disposizione statuisce l’obbligo di informare delle persone non assoggettate nei confronti delle quali è stata avviata una procedura, dei loro uffici di revisione e delle persone e imprese che vi detengono partecipazioni determinanti. Essi devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della procedura.
L’obbligo di informare è istituito in maniera analoga all’obbligo di informare della persona assoggettata ai sensi dell’articolo 29 LFINMA.