Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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Art. 33j Decisione di accertamento

Come nel caso delle persone assoggettate (art. 32 LFINMA) la FINMA deve poter accertare, mediante decisione, che una persona non assoggettata ha violato gravemente gli articoli 20, 33e, 33f o 33g anche quando non deve più essere ordinata alcuna misura di ripristino della situazione conforme. Si tratta di una decisione di accertamento d’ufficio48. Essa è emanata fondandosi sull’interesse pubblico dell’autorità di vigilanza alla piena osservanza delle disposizioni della legislazione in materia di vigilanza e ha pertanto carattere sanzionatorio. La FINMA può anche vincolare la decisione a un avvertimento.

Art. 33k Pubblicazione della decisione in materia di legislazione sulla

vigilanza

In caso di grave violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g da parte di persone non assoggettate la FINMA può pubblicare in forma elettronica o stampata e con l’indicazione dei dati personali la sua decisione finale cresciuta in giudicato. La decisione finale disciplina un rapporto giuridico che conclude il corso delle istanze. Nel caso di una decisione da pubblicare si può ad esempio trattare di una decisione di accertamento ai sensi dell’articolo 33j. La pubblicazione della decisione in materia di vigilanza costituisce un importante strumento di vigilanza in considerazione della necessità di trasparenza del mercato.

La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa ed è quindi impugnabile con il ricorso. La FINMA deve peraltro provvedere affinché in una siffatta decisione non vengano pubblicati dati relativi a terzi.

Art. 33l Confisca

Cpv. 1

La FINMA può confiscare il profitto che una persona non assoggettata ha realizzato violando una o più disposizioni della legislazione in materia di vigilanza ai sensi degli articoli 20, 33e, 33f o 33g. Questa norma si applica per analogia se una siffatta violazione ha consentito di evitare una perdita.

La FINMA provvede affinché la confisca non provochi un rigore sproporzionato. Ne potrebbe essere il caso se la persona non assoggettata corresse il rischio di un fallimento. Diversamente dalla confisca ai sensi del Codice penale, la FINMA può confiscare l’utile soltanto a chi lo ha realizzato, ma non al terzo. La confisca assume quindi principalmente un carattere compensatorio e non un carattere penale49.

La confisca prevista in questa sede costituisce lo strumento di vigilanza più incisivo di cui dispone la FINMA nei confronti delle persone non assoggettate. Le imprese che hanno realizzato importanti vantaggi patrimoniali violando prescrizioni della legislazione in materia di borse ne possono essere amputate grazie a questa sanzione. Si segnala in tal modo che l’inosservanza delle prescrizioni della legislazione in materia di borse non è proficua.

48 Kölz Alfred/Häner Isabelle, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a edizione, Zurigo 1998, n. marg. 206.

49 DTF 126 IV 265.