Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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suscitano di volta in volta una grande pubblicità46 a causa delle loro dimensioni e della loro importanza economica e possono essere pregiudizievoli alla fiducia in una piazza commerciale e borsistica pulita e posta all’insegna di un funzionamento leale.

Sussiste d’altra parte un certo pericolo che gli investitori stranieri evitino la piazza finanziaria svizzera perché gli emittenti svizzeri sottostanno in Svizzera a norme meno severe che all’estero.

Come ribadito dai numeri 1.4.4.1 e 1.5.5 i partecipanti alla procedura di consultazione sono invitati a esprimersi in merito alle varianti della vigilanza generale e della vigilanza estesa sui mercati finanziari.

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

Art. 2 lett. f

Questa disposizione definisce il concetto di persone non assoggettate. La FINMA può avviare nei confronti delle persone non assoggettate una procedura ai sensi dell’articolo 33h per violazione degli articoli 20, 33e, 33f o 33g e infliggere loro le sanzioni statuite dagli articoli 33j–33l.

Art. 20 cpv. 4bis

In ambito di pubblicità delle partecipazioni la competenza di sospendere l’esercizio del diritto di voto è trasferita alla FINMA e completata con un divieto di acquisto supplementare affinché durante la procedura di sospensione dell’esercizio del diritto di voto sia garantito durevolmente lo status quo alla società e possa essere impedito che tale sospensione sia elusa effettuando l’acquisto di nuove partecipazioni. Secondo le disposizioni in materia di diritto amministrativo, la FINMA può ordinare la sospensione dell’esercizio del diritto di voto e il divieto di acquisto supplementare sia come misura provvisoria, sia come decisione definitiva.

Art. 32 cpv. 7

In ambito di offerte pubbliche di acquisto la competenza di sospendere l’esercizio del diritto di voto è trasferita alla COPA e completata con un divieto di acquisto supplementare analogo a quello in ambito di pubblicità delle partecipazioni. Dal 1° gennaio 2009 la COPA dispone di competenze decisionali di prima istanza. Secondo le disposizioni in materia di diritto amministrativo, la FINMA può ordinare la sospensione dell’esercizio del diritto di voto e il divieto di acquisto supplementare sia come misura provvisoria, sia come decisione definitiva.

46 Due esempi recenti sono la presunta manipolazione del mercato nel caso della vicenda Volkswagen – Porsche in Germania e il caso del corner in futures di gas propano da parte della BP. In quest’ultima vicenda la BP ha dovuto pagare nel 2007 una multa di 300 milioni di USD e risarcire i danni in seguito a una procedura per manipolazione del mercato avviata dall’autorità statunitense di vigilanza CFTC. Questo esempio ed esempi analoghi non sarebbero toccati dalla soluzione proposta in Svizzera, ossia non sarebbero vietati nell’ipotesi di transazioni effettuate da partecipanti al mercato non sottoposti alla vigilanza della FINMA (come ne era il caso negli esempi menzionati).