Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Vi sono inclusi le wash sales10 e i matched orders11. Questi comportamenti sono adottati unicamente quando il prezzo può essere influenzato per il loro tramite. Non si è invece in presenza di una manipolazione dei corsi se viene soltanto simulato un volume di trattazione a un determinato livello di prezzo.
Dal profilo soggettivo è indispensabile il carattere intenzionale. L’autore deve avere l’intenzione di influenzare notevolmente il corso per ottenere un vantaggio patrimoniale illecito.
1.1.4.4 Obbligo di dichiarazione delle partecipazioni (art. 20 LBVM)
L’articolo 20 LBVM prescrive un obbligo di dichiarazione agli investitori di partecipazioni di società quotate in borsa. L’obbligo di dichiarazione si applica a tutti i partecipanti al mercato. Lo scopo di questa disposizione è di informare il mercato sullo sviluppo di grandi posizioni e di indicare alle imprese e agli altri investitori, mediante un sistema di preallarme, rispettivamente mediante l’obbligo di dichiarazione di valori soglia, che viene costituita una partecipazione di maggiori dimensioni.
Su richiesta della FINMA, della società o di un suo azionista, il giudice può sospendere per cinque anni al massimo l’esercizio del diritto di voto di una persona che acquista o aliena una partecipazione in violazione dell’obbligo di dichiarazione (art. 20 cpv. 4bisLBVM).
La legge sulle borse prevede sanzioni di diritto penale amministrativo in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione (multa; art. 41 LBVM).
1.1.4.5 Autorità competenti
1.1.4.5.1 Autorità di perseguimento penale competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati borsistici
1.1.4.5.1.1 Autorità cantonali di perseguimento penale
Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 161 e 161bisCP compete alle autorità cantonali di perseguimento penale. La procedura è retta dalle disposizioni delle legislazioni cantonali (art. 338 in combinato disposto con gli art. 336, 339 e 346 CP). Contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale può essere interposto ricorso al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF12). La borsa e la FINMA sporgono denuncia alle autorità cantonali di perseguimento penale. Il procedimento penale è posta all’insegna del divieto dell’obbligo di affermare la propria responsabilità penale (principio nemo tenetur; art. 6 n. 1 CEDU13).
10 Serie di transazioni nel cui contesto le persone partecipanti alle transazioni sono economicamente identiche, per cui nulla cambia quanto al risultato per gli aventi diritto economici dei valori mobiliari trattati, mentre ai terzi che non partecipano alle transazioni sono simulate attività commerciali.
11 Più persone operanti di comune intesa accordano le loro transazioni in maniera tale da simulare un’attività commerciale, fermo restando che le transazioni effettuate si compensano dal profilo economico e quanto al risultato. A mente della loro struttura di base i matched orders presuppongono almeno due parti. Le cosiddette daisy chains e il circular trading costituiscono speciali forme di matched orders. Vi partecipano più di due parti.
12 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
13 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101).